Art. 9. Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione 1. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi comprese le finalita' previste dal fondo unico per il precariato.