Art. 9.
Reiscrizione  in  bilancio  di  economie  realizzate  in  materia  di
                             occupazione

   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  8 della legge regionale 8
luglio  1977,  n.  47  e successive modifiche e integrazioni, trovano
applicazione  per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge
regionale  6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni,
e  possono,  con  decreto  del  Ragioniere generale della Regione, su
proposta  dell'assessore  regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza
sociale,   la   formazione   professionale  e  l'emigrazione,  essere
destinati   ad   interventi   finalizzati   alla  medesima  legge  ed
all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi
comprese le finalita' previste dal fondo unico per il precariato.