Art. 2.
  Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica

   Entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
si  provvede  ad  integrare  il Consiglio di amministrazione dell'ESU
secondo  la  composizione  risultante  dalle modifiche apportate alla
legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, cli cui all'art. 1.