Art. 2. Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad integrare il Consiglio di amministrazione dell'ESU secondo la composizione risultante dalle modifiche apportate alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, cli cui all'art. 1.