Art. 10.
              Eliminazione dal conto dei residui attivi

   I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 2005 e non riscossi
entro  il  termine dell'esercizio 2006, descritti nella colonna n. 10
del  rendiconto  dell'entrata,  vengono  dichiarati  insussistenti ed
eliminati  dal  conto  concorrendo  cosi'  a  determinare i risultati
finali della gestione, come minori entrate.