Art. 13.
                       Operazioni di raccordo

   Sono  approvate  le operazioni di raccordo delle risultanze tra le
scritture  contabili  della  Ragioneria  Generale  della  Regione con
quelle  della  Tesoreria  Regionale  in  ordine  all'allocazione  nei
capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.