Art. 2.
                    Finanziamento e sistemazione

   1. La Giunta provinciale puo' concedere ai Soccorsi alpini BRD-AVS
e  CNSAS  Alto  Adige,  per  lo  svolgimento dei compiti affidati, un
finanziamento  fino al 100 per cento delle spese correnti annuali. Le
relative   modalita'  sono  disciplinate  nella  convenzione  di  cui
all'art.  1.  Sul finanziamento puo' essere concesso un anticipo fino
al limite massimo dell'80 per cento.
   2.  Di  norma  i  Soccorsi  alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige sono
allocati  presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come
definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.
   3.  Alla  copertura  della spesa per gli interventi ai sensi della
presente legge a carico dell'esercizio 2007 si fa fronte con le quote
di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 03110 (capitolo 03110.20)
del  bilancio  provinciale  2007,  autorizzate  ai  sensi della legge
abrogata con il successivo art. 3.
   4.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari e'
stabilita con legge finanziaria annuale.