Art. 2. Finanziamento e sistemazione 1. La Giunta provinciale puo' concedere ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, un finanziamento fino al 100 per cento delle spese correnti annuali. Le relative modalita' sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 1. Sul finanziamento puo' essere concesso un anticipo fino al limite massimo dell'80 per cento. 2. Di norma i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia. 3. Alla copertura della spesa per gli interventi ai sensi della presente legge a carico dell'esercizio 2007 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 03110 (capitolo 03110.20) del bilancio provinciale 2007, autorizzate ai sensi della legge abrogata con il successivo art. 3. 4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con legge finanziaria annuale.