Art. 10.
                   Somministrazione non assistita

   1. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione non assistita di
cui   all'art.   3,  comma  1,  lettera  b),  e'  soggetto  a  previa
comunicazione al comune in cui si svolge l'attivita'.
   2.  Negli  esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti
alimentari  e'  consentito  il  consumo  immediato sul posto dei soli
prodotti  di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di
cottura e di riscaldamento. E altresi' consentito il solo consumo sul
posto di bevande non alcoliche.
   3.  Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici e'
consentita  la  dotazione  di  soli  piani  d'appoggio  di dimensioni
congrue  all'ampiezza  e alla capacita' ricettiva dei locali, nonche'
la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
   4.  All'attivita' di somministrazione non assistita si applicano i
requisiti   professionali,   gli  orari  e  la  disciplina  previsti,
rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
   5.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 3 e'
punita con la sanzione prevista all'art. 32, comma 1.