Art. 10. Somministrazione non assistita 1. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione non assistita di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attivita'. 2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari e' consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. E altresi' consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche. 3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici e' consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacita' ricettiva dei locali, nonche' la fornitura di stoviglie e posate a perdere. 4. All'attivita' di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' punita con la sanzione prevista all'art. 32, comma 1.