Art. 11.
                      Autorizzazioni temporanee

   1.  In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie
di  persone,  ivi  comprese  quelle  promosse  dalle  associazioni di
promozione  sociale  di  cui  alla  legge  7  dicembre  2000,  n. 383
«Disciplina delle associazioni di promozione sociale», il comune puo'
rilasciare   autorizzazioni   temporanee   alla  somministrazione  di
alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia.
Esse  sono  valide  soltanto  per il periodo di effettivo svolgimento
delle  predette  manifestazioni,  sempreche'  il  richiedente  sia in
possesso  dei  requisiti  morali e professionali di cui all'art. 4 ed
eserciti direttamente l'attivita' di somministrazione.
   2.  Per  l'esercizio  dell'attivita' di somministrazione di cui al
comma  1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 9, con
esclusione  di  quelle  relative alla destinazione d'uso dei locali e
degli edifici.
   3.  In  deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in
forma  temporanea  dell'attivita'  di  somministrazione di alimenti e
bevande  nell'ambito  di  sagre,  fiere  e manifestazioni a carattere
religioso,   benefico  o  politico,  il  richiedente  deve  possedere
esclusivamente  i  requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1, salvo
il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i
locali  e  le  superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo
sul posto.
   4.  Le  autorizzazioni  temporanee  non  possono  avere una durata
superiore a trenta giorni consecutivi.
   5. L'autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione
di  bevande  con  contenuto  alcolico  inferiore  al 21 per cento del
volume, salvo le limitazioni previste dall'art. 6.