Art. 11. Autorizzazioni temporanee 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», il comune puo' rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreche' il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 ed eserciti direttamente l'attivita' di somministrazione. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto. 4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi. 5. L'autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall'art. 6.