Art. 12.
                      Autorizzazioni stagionali

   1.  E  possibile  il  rilascio  di  autorizzazioni per l'esercizio
dell'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti e bevande in forma
stagionale.
   2.  L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta per uno o piu' periodi
complessivamente  non  inferiori  a  novanta giorni e non superiori a
duecentosettanta per ciascun anno solare.
   3.  Alle  autorizzazioni  stagionali  si applicano le disposizioni
previste dall'art. 8.