Art. 12. Autorizzazioni stagionali 1. E possibile il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare. 3. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall'art. 8.