Art. 13.
             Somministrazione con apparecchi automatici

   1.  La  somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi
automatici  effettuata  in  apposito  locale  ad essa adibito in modo
esclusivo  e  attrezzato  e'  soggetta  alle disposizioni concernenti
l'autorizzazione  degli  esercizi  di  somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'art. 8.
   2.    L'installazione    di   distributori   automatici   per   la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande in forme diverse da quelle
previste al comma 1 e' disciplinata con le seguenti modalita':
   a)  l'interessato  deve  essere in possesso dei requisiti morali e
professionali  di  cui ai commi 1 e 6 dell'art. 4 e deve osservare la
normativa in materia di igiene e sanita';
   b)  l'interessato  presenta al comune competente per territorio la
dichiarazione  di  inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n.
241  del  1990  e  successive  modificazioni  contenente  le  proprie
generalita',  l'attestazione  dell'osservanza  dei  requisiti  di cui
all'art.  4  e  l'indicazione  delle  aree  e  dei  locali in cui gli
apparecchi vengono installati;
   c)  per l'installazione di piu' apparecchi anche in luoghi ed aree
diverse   dello   stesso   comune  puo'  essere  presentata  un'unica
dichiarazione;
   d)   l'interessato   aggiorna   al   termine   di   ogni  semestre
l'indicazione  delle  aree e dei locali in cui vengono installati gli
apparecchi tramite comunicazione al comune.
   3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche.