Art. 13. Somministrazione con apparecchi automatici 1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato e' soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8. 2. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 e' disciplinata con le seguenti modalita': a) l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 4 e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanita'; b) l'interessato presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni contenente le proprie generalita', l'attestazione dell'osservanza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati; c) per l'installazione di piu' apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune puo' essere presentata un'unica dichiarazione; d) l'interessato aggiorna al termine di ogni semestre l'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione al comune. 3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche.