Art. 14.
Denominazione  degli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
                               bevande

   1.  La  Giunta  regionale  con il provvedimento di cui all'art. 36
individua  le  denominazioni  degli  esercizi  di somministrazione di
alimenti  e  bevande  tenuto  conto  dell'attivita' esercitata in via
prevalente.
   2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validita' ai soli fini
statistici e di tutela del consumatore.
   3.  La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli
enti  locali  interessati,  individua le denominazioni di prodotto al
fine di favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali.
   4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all'offerta
di   prodotti   e   servizi   specifici   riferiti  ad  esigenze  ben
caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti
tipici veneti.