Art. 14. Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 36 individua le denominazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tenuto conto dell'attivita' esercitata in via prevalente. 2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validita' ai soli fini statistici e di tutela del consumatore. 3. La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli enti locali interessati, individua le denominazioni di prodotto al fine di favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali. 4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici veneti.