Art. 15. S u b i n g r e s s o 1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 8, sempreche' sia provato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4. 2. Il subentrante gia' in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 alla data dell'atto di trasferimento della titolarita' dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, puo' iniziare l'attivita' previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Se il subentrante non inizia l'attivita' entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione, decade dall'autorizzazione. 3. Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 6, purche' in possesso dei requisiti morali, puo' iniziare l'attivita' previa presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio della domanda di rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali da documentarsi entro centottanta giorni dall'apertura della successione, salvo proroga del comune quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. 4. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante e' valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio puo' richiedere una nuova autorizzazione purche' ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Il proprietario decade dall'autorizzazione se entro centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione non chiede l'autorizzazione o l'attivita' non e' ancora iniziata. 5. Nel caso di morte del legale rappresentante o del procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di una societa', i soci, purche' in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, possono continuare l'attivita' previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Entro centottanta giorni dall'apertura della successione il nuovo legale rappresentante o procuratore deve documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione. Tale termine e' prorogato dal comune quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. 6. La societa' cui contestualmente alla costituzione e' conferita un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande puo' continuare l'attivita' alle stesse condizioni del dante causa purche', al fine del rilascio della nuova autorizzazione, entro novanta giorni dal conferimento, sia dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attivita' fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di conferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita'. 7. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, il cessionario puo' continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio, l'attivita' alle stesse condizioni del dante causa, purche' entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attivita' fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita'. 8. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un'attivita' di cui all'art. 9, per atto tra vivi o a causa di morte, e soggetto a comunicazione al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell'art. 13.