Art. 15.
                        S u b i n g r e s s o

   1.  Il  trasferimento  della  gestione  o  della titolarita' di un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi
o   a   causa   di   morte  comporta  la  cessione  all'avente  causa
dell'autorizzazione   di  cui  all'art.  8,  sempreche'  sia  provato
l'effettivo  trasferimento  dell'attivita'  e  il  subentrante sia in
possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4.
   2. Il subentrante gia' in possesso dei requisiti di cui all'art. 4
alla data dell'atto di trasferimento della titolarita' dell'esercizio
o,  nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura
della  successione, puo' iniziare l'attivita' previa comunicazione al
comune  in  cui  ha  sede  l'esercizio.  Se il subentrante non inizia
l'attivita'  entro  il  termine  di centottanta giorni dalla data del
trasferimento    o    dell'apertura    della    successione,   decade
dall'autorizzazione.
   3.  Il  subentrante  per causa di morte che, alla data di apertura
della   successione,   non   risulti   in   possesso   dei  requisiti
professionali  di  cui  all'art.  4, comma 6, purche' in possesso dei
requisiti  morali,  puo' iniziare l'attivita' previa presentazione al
comune   in  cui  ha  sede  l'esercizio  della  domanda  di  rilascio
dell'autorizzazione.  Il  rilascio dell'autorizzazione e' subordinato
all'accertamento   del   possesso   dei  requisiti  professionali  da
documentarsi    entro    centottanta   giorni   dall'apertura   della
successione,  salvo  proroga del comune quando il ritardo non risulta
imputabile all'interessato.
   4.  Nei  casi  di  trasferimento  della  gestione  di un esercizio
l'autorizzazione  rilasciata  al subentrante e' valida fino alla data
in  cui  ha  termine  la  gestione. Alla cessazione della gestione il
proprietario  dell'esercizio puo' richiedere una nuova autorizzazione
purche'  ancora  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 4. Il
proprietario  decade  dall'autorizzazione se entro centottanta giorni
dalla data di cessazione della gestione non chiede l'autorizzazione o
l'attivita' non e' ancora iniziata.
   5.  Nel  caso di morte del legale rappresentante o del procuratore
all'esercizio  dell'attivita'  di somministrazione di una societa', i
soci,  purche'  in  possesso  dei requisiti morali di cui all'art. 4,
commi  da  1 a 4, possono continuare l'attivita' previa comunicazione
al  comune  in  cui  ha  sede  l'esercizio.  Entro centottanta giorni
dall'apertura  della  successione  il  nuovo  legale rappresentante o
procuratore  deve  documentare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 4, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione. Tale
termine  e'  prorogato  dal  comune  quando  il  ritardo  non risulta
imputabile all'interessato.
   6.  La societa' cui contestualmente alla costituzione e' conferita
un'azienda  di somministrazione di alimenti e bevande puo' continuare
l'attivita'  alle  stesse condizioni del dante causa purche', al fine
del  rilascio  della  nuova  autorizzazione, entro novanta giorni dal
conferimento,  sia  dimostrato  il  possesso  dei  requisiti morali e
professionali  di cui all'art. 4. Trascorso inutilmente tale termine,
il comune dispone la sospensione dell'attivita' fino al momento della
regolarizzazione  e,  comunque,  per non oltre trecentosessantacinque
giorni  dalla  data  dell'atto di conferimento, pena la decadenza dal
diritto di esercitare l'attivita'.
   7.  Nel  caso  di  cessione  di quote societarie con contemporaneo
mutamento  della  persona del legale rappresentante o del procuratore
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, il cessionario puo'
continuare  senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui
ha  sede  l'esercizio,  l'attivita'  alle stesse condizioni del dante
causa,  purche'  entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti
il  possesso  dei  requisiti di cui all'art. 4. Trascorso inutilmente
tale termine, il comune dispone la sospensione dell'attivita' fino al
momento   della   regolarizzazione   e,   comunque,   per  non  oltre
trecentosessantacinque  giorni dalla data dell'atto di cessione delle
quote  societarie,  pena  la  decadenza  dal  diritto  di  esercitare
l'attivita'.
   8.   Il  trasferimento  della  gestione  o  della  titolarita'  di
un'attivita' di cui all'art. 9, per atto tra vivi o a causa di morte,
e  soggetto  a comunicazione al comune competente entro il termine di
trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso
per  causa  di morte, dalla data di apertura della successione. Resta
fermo  l'obbligo per il subentrante del possesso dei requisiti morali
e professionali di cui all'art. 4.
   9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
somministrazione   di   alimenti   e   bevande   effettuata   tramite
distributori automatici ai sensi dell'art. 13.