Art. 16.
                         Gestione di reparto

   1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti
e  bevande  organizzato  su  piu' reparti, in relazione alla gamma di
prodotti  somministrati  o  alle tecniche di prestazione del servizio
impiegato,  puo'  affidare  la  gestione  in proprio di uno o piu' di
essi,  per  un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso
dei  requisiti di cui all'art. 4, dandone comunicazione, entro trenta
giorni  dalla  stipula  del  contratto,  al  comune e all'ufficio del
registro  delle imprese della camera di commercio nonche' all'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio.
   2.  Quando  il  titolare non provvede alla comunicazione di cui al
comma  1  risponde  in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'art.
2208 del codice civile.
   3.  La  fattispecie  di  cui  al presente articolo non costituisce
subingresso ai sensi dell'art. 15.