Art. 16. Gestione di reparto 1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su piu' reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, puo' affidare la gestione in proprio di uno o piu' di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonche' all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. 2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2208 del codice civile. 3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'art. 15.