Art. 17.
                   Decadenza, sospensione e revoca

   1.  Le  autorizzazioni  all'apertura e al trasferimento di sede di
cui all'art. 8, comma 1, decadono quando il titolare:
   a)  non  attiva  l'esercizio  entro  centottanta giorni dalla data
della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessita' e su motivata istanza;
   b)    sospende    l'attivita'   per   un   periodo   superiore   a
trecentosessantacinque  giorni,  salvo  proroga in caso di comprovata
necessita' e su motivata istanza;
   c) non risulta piu' provvisto dei requisiti morali e professionali
di cui all'art. 4.
   2.  Nel  caso  di  violazione  delle  prescrizioni  in  materia di
sorvegliabilita'  dei  locali e di tutela dall'inquinamento acustico,
il  comune  provvede  a  sospendere  l'attivita' autorizzata ai sensi
dell'art.  8  o l'attivita'  di  cui  all'art.  9  per un periodo non
superiore  a  novanta  giorni,  salvo  proroga  quando il ritardo non
risulta  imputabile  all'interessato.  Entro tale termine il titolare
riprende l'attivita', una volta ripristinati i requisiti mancanti.
   3.  Quando  il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti
di  sospensione  di  cui  al  comma  2,  o non ripristina i requisiti
mancanti  nei  termini  previsti,  il  comune  provvede a revocare le
autorizzazioni  di  cui  all'art.  8  o  a disporre la chiusura delle
attivita' di cui all'art. 9.