Art. 17. Decadenza, sospensione e revoca 1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'art. 8, comma 1, decadono quando il titolare: a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza; b) sospende l'attivita' per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza; c) non risulta piu' provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4. 2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilita' dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l'attivita' autorizzata ai sensi dell'art. 8 o l'attivita' di cui all'art. 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attivita', una volta ripristinati i requisiti mancanti. 3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'art. 8 o a disporre la chiusura delle attivita' di cui all'art. 9.