Art. 18. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo nella fascia oraria compresa: a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non e' effettuata congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago; b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande e' effettuata congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attivita' deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22; c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco. 2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio e' di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1. 3. L'orario massimo di attivita' non puo' superare: a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a); b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande e' effettuata congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago in forma non prevalente; c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago. 4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che puo' essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. 5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalita' di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo. 6. L'esercente puo' sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura. 7. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attivita' di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31. 8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.