Art. 18.
   Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

   1.   Il   comune,   sentite   le   rappresentanze   locali   delle
organizzazioni  del  commercio, turismo e servizi, delle associazioni
dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori,
maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in
ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario
massimo nella fascia oraria compresa:
   a)  tra  le  ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo,
per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non
e' effettuata congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago;
   b)  tra  le  ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo,
per  gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande e'
effettuata congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago, ad
eccezione  delle  sale  da  ballo, dei locali notturni e comunque dei
locali  similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago,
la  cui  attivita'  deve  essere continuata e svolgersi tra le ore 15
pomeridiane  e  le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre
le ore 22;
   c)  tra  le  ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo,
per le sale da gioco.
   2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio e' di cinque
ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
   3. L'orario massimo di attivita' non puo' superare:
   a)  le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
   b)  le  tredici  ore  giornaliere,  per  gli  esercizi  in  cui la
somministrazione  di  alimenti e bevande e' effettuata congiuntamente
ad attivita' di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
   c)  le  dodici  ore  giornaliere,  per  le sale da ballo, i locali
notturni  e  comunque  i  locali  similari  in  cui  sono  prevalenti
l'intrattenimento e lo svago.
   4.  I  titolari  degli  esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande  hanno  l'obbligo  di  comunicare  preventivamente  al comune
l'orario  adottato  che  puo'  essere  anche differenziato per giorni
della  settimana  e  per  periodi  dell'anno, nel rispetto dei limiti
minimi  e  massimi  fissati  e  di  renderlo  noto  al  pubblico  con
l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno
durante l'orario di apertura.
   5.  Gli  esercizi  di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura
anche  notturna,  possono  essere  autorizzati  dal  comune,  con  le
modalita'  di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4
del giorno successivo.
   6.  L'esercente  puo' sospendere la somministrazione di alimenti e
bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.
   7.  All'ora  stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare
ogni attivita' di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31.
   8.  Il  comune,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, emana apposita disciplina degli orari
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto
dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.