Art. 19. Deroga per particolari periodi ed occasioni 1. Il comune puo' autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura previsto dall'art. 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi: a) dal 1 al 6 gennaio compreso; b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare. 2. Le limitazioni di orario di cui all'art. 18 non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.