Art. 19.
             Deroga per particolari periodi ed occasioni

   1.  Il  comune puo' autorizzare la protrazione dell'orario massimo
di  chiusura previsto dall'art. 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte
nei seguenti periodi:
   a) dal 1 al 6 gennaio compreso;
   b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo
di quindici giorni per ciascun anno solare.
   2.  Le  limitazioni  di orario di cui all'art. 18 non si applicano
nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.