Art. 2.
                        Campo di applicazione

   1. La presente legge si applica:
   a)  alle  attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ivi
inclusa  quella  esercitata  su aree pubbliche con l'uso di strutture
ancorate  al  suolo  con  qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo
durevole l'area occupata;
   b)   all'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  vivande
effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio
del consumatore o in locali non aperti al pubblico.
   2.  Fatte  salve le limitazioni previste dall'art. 6 e le relative
sanzioni  di  cui  all'art. 32, la presente legge non si applica alle
attivita' disciplinate dalle seguenti disposizioni:
   a)  legge  regionale  18  aprile  1997, n. 9 «Nuova disciplina per
l'esercizio dell'attivita' agrituristica» e successive modificazioni;
   b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi
regionali   in   materia  di  turismo»  e  successive  modificazioni,
limitatamente  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  alle
persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed a coloro che sono ospitati
nella  struttura  ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 14;
   c)   legge   regionale   31   dicembre  1987,  n.  67  «Disciplina
dell'artigianato»    e    successive   modificazioni,   limitatamente
all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e
accessoria  all'esercizio  dell'impresa,  fatto salvo quanto previsto
dall'art. 25, commi 1, 3 e 4.
   3.   Per   le   associazioni  e  i  circoli  aderenti  ad  enti  o
organizzazioni  nazionali con finalita' assistenziali riconosciute ai
sensi    di   legge,   che   svolgono   direttamente   attivita'   di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  a  favore  dei rispettivi
associati  presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali,
l'attivita'  di  somministrazione  e' assoggettata a dichiarazione di
inizio  attivita',  nonche'  alle  limitazioni  di  cui  all'art. 6 e
relative   sanzioni   e   continua  ad  applicarsi,  per  quanto  non
diversamente  previsto  dalla presente legge, la disciplina di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2001,  n. 235
«Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di alimenti e bevande da
parte di circoli privati».
   4.   Alle   associazioni  e  ai  circoli  che  non  presentano  le
caratteristiche  e  i  requisiti  di  cui  al comma 3 si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33
e 34.
   5.  Ai  fini  della  presente  legge  e'  considerata attivita' di
somministrazione   di   alimenti   e   bevande,   assoggettata   alla
autorizzazione  di  cui  all'art.  8, l'attivita' di somministrazione
effettuata  da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti
elementi:
   a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta
anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalita' particolare, di
tessere   associative   a  chiunque  acquisti  o  meno  il  biglietto
d'ingresso;
   b)  pubblicita'  dell'attivita'  di  somministrazione o di singoli
spettacoli  o  singoli  trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti,
internet  o  altri  mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla
visione della generalita' dei cittadini;
   c)  strutturazione del locale in cui si svolge l'attivita' tale da
apparire  prevalente  la  destinazione dell'esercizio ad un'attivita'
imprenditoriale  di somministrazione di alimenti e bevande in ragione
della  presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine
per  la cottura dei cibi nonche' di sale da pranzo, personale addetto
al servizio ai tavoli e attivita' di trattenimento e similari;
   d)  rilevante  numero  delle  persone  che  accedono ai locali del
circolo  rispetto  alle specifiche finalita' istituzionali e comunque
in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di
trattenimento  in  genere  dal  decreto  del Ministro dell'interno 16
febbraio  1982 concernente la determinazione delle attivita' soggette
alle visite di prevenzione incendi;
   e)  ubicazione  dei  locali  in  cui  si  somministrano alimenti e
bevande con accesso diretto dalla pubblica via.