Art. 2. Campo di applicazione 1. La presente legge si applica: a) alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata; b) all'attivita' di somministrazione di alimenti e vivande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico. 2. Fatte salve le limitazioni previste dall'art. 6 e le relative sanzioni di cui all'art. 32, la presente legge non si applica alle attivita' disciplinate dalle seguenti disposizioni: a) legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attivita' agrituristica» e successive modificazioni; b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 14; c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive modificazioni, limitatamente all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, commi 1, 3 e 4. 3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalita' assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, l'attivita' di somministrazione e' assoggettata a dichiarazione di inizio attivita', nonche' alle limitazioni di cui all'art. 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati». 4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34. 5. Ai fini della presente legge e' considerata attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all'art. 8, l'attivita' di somministrazione effettuata da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi: a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalita' particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso; b) pubblicita' dell'attivita' di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalita' dei cittadini; c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attivita' tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attivita' imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonche' di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attivita' di trattenimento e similari; d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalita' istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi; e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.