Art. 20. Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche 1. Salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il sindaco puo' disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1.