Art. 20.
           Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

   1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  54,  comma  3, del decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  «Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali»,  il sindaco puo' disporre con
atto  motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per
situazioni  contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine
e  di  sicurezza  pubblica  o  comunque  di  interesse pubblico senza
applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1.