Art. 21.
                     Orario degli esercizi misti

   1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di
alimenti e bevande svolgono altre attivita' commerciali o economiche,
osservano  i  limiti temporali piu' restrittivi previsti per ciascuna
attivita'.
   2.  Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati
nei   centri   commerciali  osservano  l'orario  di  attivita'  delle
strutture commerciali in cui si trovano.
   3.  Gli  esercizi  di somministrazione di alimenti e bevande posti
all'interno  degli  impianti stradali di carburanti nei limiti di cui
all'art. 9, comma 1, lettera f), osservano l'orario dell'impianto cui
sono annessi.