Art. 21. Orario degli esercizi misti 1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attivita' commerciali o economiche, osservano i limiti temporali piu' restrittivi previsti per ciascuna attivita'. 2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attivita' delle strutture commerciali in cui si trovano. 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.