Art. 22.
        Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni

   1.   Negli   esercizi  posti  nelle  aree  di  servizio  lungo  le
autostrade,  all'interno  di  stazioni  ferroviarie,  marittime  e di
autolinee,   di   aeroporti   e   di   autoporti   e'  consentita  la
somministrazione  di  alimenti  e bevande anche al di fuori di quanto
stabilito dall'art. 18.