Art. 22. Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni 1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti e' consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'art. 18.