Art. 23. Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalita' assistenziali di cui all'art. 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunita' religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'art. 18. 2. Alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 2, comma 4, che svolgono attivita' permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago dall'art. 18, commi 1, lettera b) e 5. 3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), si applicano gli orari di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 6. 4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive e' consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 5. In caso di affidamento in gestione di uno o piu' reparti ai sensi dell'art. 16, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto e' annesso.