Art. 23.
  Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

   1.  Nei  mezzi  di  trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei
locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli
aderenti   ad   enti  o  organizzazioni  nazionali  aventi  finalita'
assistenziali  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  nelle  scuole, negli
ospedali,  nelle  case  di  riposo,  nelle comunita' religiose, negli
stabilimenti  militari,  delle forze di polizia e del corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o
rifugiati  e  per  la  somministrazione  esercitata  in via diretta a
favore  dei  propri  dipendenti  da  amministrazioni,  enti o imprese
pubbliche,  non  si  applicano  le  disposizioni  sugli  orari di cui
all'art. 18.
   2.  Alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 2, comma 4, che
svolgono attivita' permanenti o temporanee di intrattenimento e svago
o  di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione
di  alimenti  e  bevande,  si  applicano  gli  orari previsti per gli
esercizi   in  cui  sono  prevalenti  l'intrattenimento  e  lo  svago
dall'art. 18, commi 1, lettera b) e 5.
   3.  Alla  somministrazione  al  domicilio  del  consumatore  e nei
laboratori di ristorazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), si
applicano  gli  orari  di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), fatto
salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 6.
   4.  Negli  esercizi annessi a strutture ricettive e' consentita la
somministrazione   di  alimenti  e  bevande,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone
alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed  a  coloro  che sono ospitati nella
struttura   ricettiva  in  occasione  di  manifestazioni  e  convegni
organizzati.
   5.  In  caso  di  affidamento in gestione di uno o piu' reparti ai
sensi  dell'art.  16,  il  gestore osserva l'orario dell'esercizio di
somministrazione al quale il reparto e' annesso.