Art. 25.
              Orari di particolari attivita' di vendita

   1.  Gli  artigiani  del  settore  alimentare  che  provvedono alla
vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei
locali  a  questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui
la   somministrazione   di  alimenti  e  bevande  non  e'  effettuata
congiuntamente  ad  attivita'  di  intrattenimento  e  svago  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a).
   2.  Le  gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie
commerciali  nonche'  gli  esercizi  specializzati  nella  vendita di
bevande osservano gli orari di cui al comma 1.
   3.  Alle  attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 30 concernente la pubblicita' dei prezzi.
   4.  La  violazione  delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
punita con le sanzioni amministrative previste all'art. 32, commi 4 e
5.