Art. 25. Orari di particolari attivita' di vendita 1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non e' effettuata congiuntamente ad attivita' di intrattenimento e svago di cui all'art. 18, comma 1, lettera a). 2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonche' gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1. 3. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 30 concernente la pubblicita' dei prezzi. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita con le sanzioni amministrative previste all'art. 32, commi 4 e 5.