Art. 26.
                         Scelta dell'orario

   1.  L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi
e  massimi,  puo'  essere continuativo o comprendere un intervallo di
chiusura  intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma
1, lettera b).
   2.  La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in
caso  di  apertura  di  un  nuovo esercizio, che di subingresso, o di
trasferimento in altra sede.
   3.  Tale  comunicazione  deve  essere  effettuata al momento della
presentazione  della  relativa  domanda o comunque prima del rilascio
dell'autorizzazione.
   4.  In  caso  di  subingresso,  fino  a  quando il subentrante non
comunichi  una  diversa  scelta,  si  applica  l'orario prescelto dal
precedente titolare.
   5.  L'esercente  osserva  l'orario prescelto; l'eventuale modifica
dell'orario  di  apertura  e di chiusura e' previamente comunicata al
comune.
   6.  Quando  le  ore  di  apertura  in  talune  zone si concentrano
abitualmente  in alcuni periodi della giornata e cio' risulta dannoso
all'interesse  dei  consumatori, o comunque per esigenze di interesse
pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'art. 18, comma 1,
puo' modificare l'orario scelto dall'esercente.