Art. 26. Scelta dell'orario 1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, puo' essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b). 2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede. 3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione. 4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare. 5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura e' previamente comunicata al comune. 6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e cio' risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'art. 18, comma 1, puo' modificare l'orario scelto dall'esercente.