Art. 27. Deroghe generali all'orario minimo 1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b). 2. L'orario non puo' comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio. 3. In caso di sospensione dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa. 4. La sospensione dell'attivita' per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'art. 28.