Art. 27.
                 Deroghe generali all'orario minimo

   1.  E'  consentito  all'esercente  di  posticipare l'apertura e di
anticipare  la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo
di  due  ore  rispetto  all'orario stabilito e, quando l'esercente ha
scelto  un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una
chiusura  intermedia  giornaliera  dell'esercizio  fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b).
   2.  L'orario  non  puo'  comunque essere inferiore a quello minimo
obbligatorio.
   3.  In  caso  di sospensione dell'attivita' di somministrazione di
alimenti  e  bevande  per  un  periodo  superiore a trenta giorni, il
titolare  deve  darne  notizia  al  comune almeno cinque giorni prima
dell'inizio della sospensione stessa.
   4.  La  sospensione dell'attivita' per periodi inferiori ai trenta
giorni,  ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al
pubblico  tramite  un  avviso  leggibile dall'esterno dell'esercizio,
salvo quanto previsto dall'art. 28.