Art. 28.
                    Chiusura settimanale e ferie

   1.  Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono
osservare  sino  a  due  giorni  di chiusura settimanale. Il turno di
chiusura  non  puo'  comunque  articolarsi  in  piu'  di due giornate
nell'arco  della  medesima settimana. Su motivata richiesta il comune
puo'  autorizzare  ulteriori  giornate  o  mezze giornate di chiusura
facoltativa.
   2.  La  scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata
di  chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso
di  apertura  di  un  nuovo  esercizio,  che  di  subingresso,  o  di
trasferimento di sede.
   3.  Tale  comunicazione  deve  essere  effettuata al momento della
presentazione  della  relativa  domanda o comunque prima del rilascio
dell'autorizzazione.
   4.  In  caso  di  subingresso,  fino  a  quando il subentrante non
comunica  una  diversa  scelta,  vale quanto prescelto dal precedente
titolare.
   5.  L'esercente  osserva  il  giorno  o  i  giorni ovvero la mezza
giornata  di  chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica e'
previamente comunicata al comune.
   6.  Al  fine  di  evitare  carenze  di servizio per gli utenti, in
particolare  nei mesi estivi, il comune puo' predisporre annualmente,
anche  per  ciascuna  delle zone in cui e' eventualmente ripartito il
territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18,
comma   1,   programmi  di  apertura  per  turno  degli  esercizi  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande assicurando in ogni giorno
della  settimana,  ivi  inclusa  la  domenica,  un adeguato numero di
esercizi aperti.
   7.  Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a
rendere  noto  al  pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il
proprio   turno,   mediante  l'esposizione  di  un  avviso  leggibile
dall'esterno dell'esercizio.