Art. 28. Chiusura settimanale e ferie 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non puo' comunque articolarsi in piu' di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune puo' autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa. 2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede. 3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione. 4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare. 5. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica e' previamente comunicata al comune. 6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune puo' predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui e' eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti. 7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.