Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge s'intende: a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati non costituisce attivita' di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta; b) per somministrazione non assistita: l'attivita' di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attivita' commerciali nel Veneto», o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione; c) per panificio: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi; e) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione; f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale; g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate; h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonche' il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attivita' similari; i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui puo' accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone; l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o piu' datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui e' stato stipulato apposito contratto; m) per procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione: la persona cui e' conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2209 del codice civile; n) per preposto: la persona cui e' affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.