Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i

   1. Ai fini della presente legge s'intende:
   a)  per  somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il
consumo  sul  posto,  effettuata  nei confronti di chiunque ne faccia
richiesta  oppure  riservata  a  cerchie  determinate di persone, che
comprende  tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in
locali  o  superfici all'uopo attrezzati non costituisce attivita' di
somministrazione   di  alimenti  e  bevande  l'assaggio  gratuito  di
prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
   b)  per somministrazione non assistita: l'attivita' di vendita per
il  consumo  immediato  sul  posto dei prodotti di gastronomia presso
l'esercizio di vicinato di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della
legge  regionale  13  agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per
l'insediamento  di  attivita'  commerciali  nel Veneto», o dei propri
prodotti  da  parte  del  titolare  del  panificio  utilizzando,  nel
rispetto  delle  vigenti  norme  igienico-sanitarie,  i  locali e gli
arredi    dell'azienda,    escluso    il    servizio   assistito   di
somministrazione;
   c)   per   panificio:  l'impresa  che  svolge  l'intero  ciclo  di
produzione  del  pane,  dalla  lavorazione  delle  materie prime alla
cottura  finale,  come previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto
legge  4  luglio  2006,  n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa  pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e di
contrasto  all'evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
   d)  per  locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o
attrezzature  per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i
prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
   e)   per   superficie  aperta  al  pubblico:  l'area  adiacente  o
pertinente  al  locale  abilitato  alla  somministrazione ottenuta in
concessione,   se  pubblica,  o  a  disposizione  dell'operatore,  se
privata,  attrezzata,  anche  da  terzi, per essere utilizzata per la
somministrazione;
   f)  per  impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i
mezzi  e  gli  strumenti  idonei a consentire il consumo sul posto di
alimenti  e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed
e),  compresi  i  piani  di  appoggio  e  le  stoviglie  di qualsiasi
materiale;
   g)    per   somministrazione   al   domicilio   del   consumatore:
l'organizzazione  presso  il domicilio del consumatore di un servizio
di  somministrazione  di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
   h)  per  domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonche'
il  luogo  in  cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo
svolgimento di cerimonie, convegni e attivita' similari;
   i)  per  locali non aperti al pubblico: quelli a cui puo' accedere
esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
   l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione
di   pasti  offerta  ai  propri  dipendenti,  in  strutture  all'uopo
attrezzate,  da  uno  o  piu'  datori  di lavoro, pubblici o privati,
direttamente  o  tramite  l'opera di terzi con cui e' stato stipulato
apposito contratto;
   m)     per    procuratore    all'esercizio    dell'attivita'    di
somministrazione:  la  persona  cui  e'  conferita  la rappresentanza
nell'effettiva   conduzione  dell'esercizio  di  somministrazione  di
alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2209 del codice civile;
   n) per preposto: la persona cui e' affidata l'effettiva conduzione
del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.