Art. 30. Pubblicita' dei prezzi 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalita'. 2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o piu' portate, mettono a disposizione dei clienti il menu', con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menu' precisa altresi' se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menu' e' esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura. 3. Quando, nell'ambito dell'attivita' di somministrazione, e' effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menu'. 4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menu' di cui ai commi 2 e 3. 5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicita' dei prezzi per la vendita al dettaglio.