Art. 30.
                       Pubblicita' dei prezzi

   1.   Gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande
espongono   il  prezzo  delle  consumazioni,  con  l'indicazione  del
servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile
e  visibile  al  pubblico  anche  dall'esterno  durante  l'orario  di
apertura,  mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee
modalita'.
   2.  Gli  esercizi  che  somministrano pasti, formati da una o piu'
portate,  mettono  a  disposizione dei clienti il menu', con l'elenco
delle  consumazioni e dei prezzi praticati. Il menu' precisa altresi'
se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menu'
e' esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.
   3.  Quando,  nell'ambito  dell'attivita'  di  somministrazione, e'
effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi
noti  al  cliente  tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del
listino o con la messa a disposizione del menu'.
   4.  Eventuali  maggiorazioni  dei  prezzi  esposti  per le singole
consumazioni,  dovute  a  particolari  servizi,  sono  comunicate  al
pubblico attraverso i listini e i menu' di cui ai commi 2 e 3.
   5.  Per  i  prodotti  destinati  alla vendita per asporto, esposti
nelle  vetrine,  sul  banco  di  vendita o in altro luogo visibile al
pubblico   si   applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
pubblicita' dei prezzi per la vendita al dettaglio.