Art. 31.
                        Attivita' accessorie

   1.  Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia,
le   autorizzazioni   di   cui   all'art.   8,   comma  1,  abilitano
all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti
in  genere  per  la  diffusione  sonora e di immagini all'interno dei
locali abilitati all'attivita' di somministrazione e non allestiti in
modo  da  configurare  lo  svolgimento  di  un'attivita'  di pubblico
spettacolo o intrattenimento.
   2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1, abilitano, altresi', alla
effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale
dove  la  clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento
di  elementi  atti  a  trasformare  l'esercizio in locale di pubblico
spettacolo  o  intrattenimento  e  senza il pagamento di biglietto di
ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto
salvo  il  rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di
quelle  in  materia  di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela
dall'inquinamento acustico.