Art. 31. Attivita' accessorie 1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attivita' di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, abilitano, altresi', alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.