Art. 32.
                           S a n z i o n i

   1. A chiunque esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11,
comma  1  e  12,  comma  1,  ovvero  quando questa e' stata revocata,
sospesa  o  decaduta  si  applica la sanzione amministrativa prevista
dall'art.  17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
«Approvazione  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza» e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  nonche'  la  chiusura
dell'esercizio.
   2. A chiunque esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande  senza  presentare  la  dichiarazione  di inizio attivita'
prevista  dall'art.  9,  comma 1, o in assenza della comunicazione di
cui  all'art.  8,  comma  2,  ovvero  quando  e'  stata  disposta  la
sospensione  dell'attivita'  si applica la sanzione amministrativa di
cui al comma 1, nonche' la chiusura dell'esercizio.
   3. A chiunque esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all'art. 4
si  applica  la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonche' la
chiusura dell'esercizio.
   4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23,
24,   25,   28,  comma  7,  29  e  30,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 258,00 a euro
1.550,00.
   5.  In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in
materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21,
23,  24  e  25,  il  comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al
comma  4,  dispone  la  sospensione  dell'attivita'  per  un  periodo
compreso tra due e sette giorni.
   6.  Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e
8,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  euro  1.000  a  euro  6.000. In caso di reiterazione della
violazione  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e' raddoppiata.
Quando   la   violazione   e'   nuovamente   reiterata,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la sospensione
dell'attivita' per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In
caso   di   ulteriore  reiterazione  della  violazione,  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   e'  quadruplicata  ed  e'  disposta  la
sospensione  dell'attivita'  da  un  minimo  di  trenta  giorni ad un
massimo di un anno.
   7.  Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui
ai  commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi
alla  commissione della prima violazione, accertata con provvedimento
esecutivo,  e'  stata  commessa la stessa violazione. La reiterazione
opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
   8. Per ogni alta violazione alle disposizioni della presente legge
si  applica  la  sanzione  amministrativa  prevista dall'art. 17-bis,
comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.
   9.  Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
le  disposizioni  di  cui  agli articoli 17-ter e 17-quater del regio
decreto n. 773 del 1931.
   10.  Il  comune  competente  per  territorio riceve il rapporto ed
applica  le  sanzioni  amministrative  nel  rispetto  della  legge 24
novembre  1981,  n.  689  «Modifiche  al sistema penale» e successive
modificazioni e integrazioni.
   11.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui
territorio e' commessa la violazione.