Art. 32. S a n z i o n i 1. A chiunque esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 1, ovvero quando questa e' stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la chiusura dell'esercizio. 2. A chiunque esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio attivita' prevista dall'art. 9, comma 1, o in assenza della comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, ovvero quando e' stata disposta la sospensione dell'attivita' si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonche' la chiusura dell'esercizio. 3. A chiunque esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonche' la chiusura dell'esercizio. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00. 5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo compreso tra due e sette giorni. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 8, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Quando la violazione e' nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' quadruplicata ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno. 7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, e' stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. 8. Per ogni alta violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931. 9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773 del 1931. 10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni e integrazioni. 11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio e' commessa la violazione.