Art. 33.
                          Criteri regionali

   1.  Per  l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Giunta
regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi
e  le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  maggiormente
rappresentative   a   livello  regionale,  nonche'  i  rappresentanti
dell'ANCI  Veneto  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  emana  i  criteri cui  i comuni  si  attengono  nel
determinare  i  parametri  ed  i  criteri  di  programmazione  per il
rilascio   delle  autorizzazioni  per  l'esercizio,  anche  in  forma
stagionale,  dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
anche  da  parte  delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2,
comma   4,   al  fine  di  assicurare  la  migliore  funzionalita'  e
produttivita'  del  servizio  da rendere al consumatore tenendo anche
conto  dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di
accessibilita'  nonche'  delle  vocazioni  delle  diverse  parti  del
territorio regionale.
   2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale
e  puo'  essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai
sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.