Art. 33. Criteri regionali 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, nonche' i rappresentanti dell'ANCI Veneto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana i criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio, anche in forma stagionale, dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande anche da parte delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2, comma 4, al fine di assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore tenendo anche conto dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilita' nonche' delle vocazioni delle diverse parti del territorio regionale. 2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale e puo' essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.