Art. 34.
                       Programmazione comunale

   1.  I  comuni,  o  le  unioni di comuni, sentite le rappresentanze
locali  delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle
associazioni    dei   consumatori   e   degli   utenti   maggiormente
rappresentative  a  livello regionale, entro centottanta giorni dalla
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei
criteri  regionali  di  cui  all'art.  33,  emanano  i parametri ed i
criteri  di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale
di  nuove  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
comprese quelle a carattere stagionale.
   2.  I  comuni,  nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al
comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico
ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed
architettonico, nonche' le aree di particolare interesse ambientale e
quelle   tipizzate  da  consolidate  tradizioni  locali  nelle  quali
l'attivita'  di  somministrazione  di alimenti e bevande e' vietata o
sottoposta  a  limitazioni  per  incompatibilita' con la natura delle
aree stesse.
   3.  I  divieti  e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono
fissati  alternativamente  o  congiuntamente, in relazione al tipo di
attivita',  all'esercizio congiunto ad attivita' di intrattenimento e
svago, all'ampiezza della superficie destinata alla somministrazione,
all'arredamento,   alle   mostre   esterne   ed   alle   attrezzature
dell'esercizio.