Art. 34. Programmazione comunale 1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all'art. 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale. 2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonche' le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilita' con la natura delle aree stesse. 3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attivita', all'esercizio congiunto ad attivita' di intrattenimento e svago, all'ampiezza della superficie destinata alla somministrazione, all'arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature dell'esercizio.