Art. 36. Norme di attuazione 1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonche' i rappresentanti dell'ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, lettera g), dello statuto, le relative disposizioni attuative con particolare riguardo: a) alle modalita' di accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4; b) all'organizzazione, alla durata, ai contenuti ed ai requisiti di accesso dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4, comma 11, lettera b); c) alle modalita' per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari; d) alle condizioni e alle modalita' per l'utilizzo delle denominazioni di cui all'art. 14; e) all'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 35. 2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva altresi' i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di inizio di attivita' e di comunicazione previsti dalla presente legge.