Art. 36.
                         Norme di attuazione

   1.  La  Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio,
turismo  e  servizi  e le associazioni dei consumatori e degli utenti
maggiormente   rappresentative   a   livello   regionale   nonche'  i
rappresentanti   dell'ANCI   e   di   Unioncamere   regionali,  entro
duecentoquaranta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
provvede  ad  adottare, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, lettera
g), dello statuto, le relative disposizioni attuative con particolare
riguardo:
   a)   alle   modalita'  di  accertamento  dei  requisiti  morali  e
professionali di cui all'art. 4;
   b)  all'organizzazione,  alla durata, ai contenuti ed ai requisiti
di  accesso  dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4,
comma 11, lettera b);
   c)  alle  modalita' per l'applicazione della normativa comunitaria
in materia di igiene dei prodotti alimentari;
   d)   alle   condizioni  e  alle  modalita'  per  l'utilizzo  delle
denominazioni di cui all'art. 14;
   e) all'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 35.
   2.  La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva
altresi'  i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di
inizio di attivita' e di comunicazione previsti dalla presente legge.