Art. 37. Abrogazioni e norme finali 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 14 settembre 1994, n. 40, «Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande»; b) legge regionale 19 novembre 1996, n. 38, «Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40, «Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande». 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere diretta applicazione nella Regione del Veneto: a) la legge n. 287 del 1991, ad eccezione dell'art. 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della presente legge, e dell'art. 9; b) l'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, limitatamente al settore alimentare; c) l'art. 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998, limitatamente agli orari delle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali nonche' degli esercizi specializzati nella vendita di bevande. 3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all'art. 33, e' abrogato l'art. 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 152 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.