Art. 37.
                     Abrogazioni e norme finali

   1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
   a)  legge  regionale  14  settembre  1994,  n. 40, «Criteri per la
determinazione  degli  orari  degli  esercizi  di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande»;
   b)  legge regionale 19 novembre 1996, n. 38, «Modifiche alla legge
regionale  14  settembre  1994, n. 40, «Criteri per la determinazione
degli  orari  degli  esercizi  di  somministrazione  al  pubblico  di
alimenti e bevande».
   2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
avere diretta applicazione nella Regione del Veneto:
   a)  la  legge  n. 287 del 1991, ad eccezione dell'art. 4, comma 2,
con  riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della presente
legge, e dell'art. 9;
   b)  l'art.  17  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 114,
«Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art.  4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni, limitatamente al settore alimentare;
   c)   l'art.   13   del   decreto  legislativo  n.  114  del  1998,
limitatamente  agli orari delle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e
pasticcerie  commerciali  nonche'  degli esercizi specializzati nella
vendita di bevande.
   3.  Dalla  data  di adozione dei criteri regionali di cui all'art.
33,  e'  abrogato  l'art. 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto
2004, n. 15.
   4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui all'art. 152 del
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  di  cui  al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato
dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001,  n.  311,  le  disposizioni  in materia di sorvegliabilita' dei
locali  adibiti  a  pubblici  esercizi  per  la  somministrazione  di
alimenti e bevande.