Art. 38.
                          Norme transitorie

   1.  Fino  all'adozione  da  parte  dei  comuni dei parametri e dei
criteri   di   cui   all'art.   34,   ai   fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni,  continuano  ad  applicarsi  i  parametri e i criteri
attualmente vigenti.
   2.   Fino  all'emanazione  delle  disposizioni  attuative  di  cui
all'art. 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale
previsti  dall'art. 4, comma 6, lettera a), vengono svolti secondo le
modalita'   gia'   definite   dalla  Giunta  regionale  per  i  corsi
finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
   3.  Fino  all'individuazione  da  parte della Giunta regionale dei
titoli  di studio di cui all'art. 4, comma 11, lettera a), continuano
ad  essere  riconosciuti  come  requisiti  professionali  i titoli di
studio  rilasciati  dalle  scuole  alberghiere  o  da  altre scuole a
specifico indirizzo professionale.
   4.  Le  norme  in  materia  di  pubblicita'  dei  prezzi contenute
nell'art.  30  hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.
   5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari
di  autorizzazione  ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991,
possono   estendere  la  propria  attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  senza che risulti necessaria la conversione del
titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e
regolamentari   in   materia   edilizia,   urbanistica,   di   tutela
dall'inquinamento  acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonche'
di   destinazione   d'uso   dei   locali   e   degli   edifici  e  di
sorvegliabilita'.
   6.  Al  momento  dell'entrata  in  vigore della presente legge, le
autorizzazioni  di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della
legge  n.  287  del  1991,  intestate  alla  stessa  persona fisica o
societa',   relative  ad  un  unico  esercizio,  si  unificano  nella
tipologia unica prevista dall'art. 5, comma 1.
   7.  I  requisiti professionali di cui all'art. 4, commi da 6 a 13,
sono  riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente   legge,   esercitano  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  nelle  strutture  ricettive  di  cui alla legge
regionale  4 novembre 2002, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali
in  materia  di turismo», quando la somministrazione e' limitata alle
persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed a coloro che sono ospitati
nella  struttura  ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati.
   8. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge
le societa', associazioni, organismi collettivi o circoli privati che
si  avvalgono  della figura del delegato di cui al comma 1, dell'art.
2,  della  legge  n.  287 del 1991, per l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  devono  ottemperare  alle
disposizioni  previste  dagli  articoli  3,  comma 1, lettera m) e 4,
commi 4 e 7.
   9.  Fino  all'adozione  dei  nuovi provvedimenti di determinazione
degli  orari  da parte dei comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 8, si
applica  la  disciplina  degli  orari  prevista  al  capo IV, esclusa
qualsiasi  protrazione  dell'orario massimo di chiusura di competenza
del comune.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneta.
   Venezia, 21 settembre 2007
                                Galan
   (Omissis).