Art. 38. Norme transitorie 1. Fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'art. 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale previsti dall'art. 4, comma 6, lettera a), vengono svolti secondo le modalita' gia' definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. 3. Fino all'individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio di cui all'art. 4, comma 11, lettera a), continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale. 4. Le norme in materia di pubblicita' dei prezzi contenute nell'art. 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonche' di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilita'. 6. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o societa', relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall'art. 5, comma 1. 7. I requisiti professionali di cui all'art. 4, commi da 6 a 13, sono riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», quando la somministrazione e' limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 8. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge le societa', associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1, dell'art. 2, della legge n. 287 del 1991, per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono ottemperare alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera m) e 4, commi 4 e 7. 9. Fino all'adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell'art. 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell'orario massimo di chiusura di competenza del comune. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 21 settembre 2007 Galan (Omissis).