Art. 4.
Requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
                         alimenti e bevande

   1.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  somministrazione di
alimenti e bevande coloro che:
   a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
   b)  hanno  riportato,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  una
condanna  a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre
anni per delitto non colposo;
   c)  hanno  riportato,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  una
condanna  per  reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o
contro  l'igiene  e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al
libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi
in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
per  reati  concernenti  la  prevenzione  dell'alcolismo, le sostanze
stupefacenti   o   psicotrope,   il  gioco  d'azzardo,  le  scommesse
clandestine  e  la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni
alle norme sui giochi;
   d)  hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu'
condanne,   nel   quinquennio  precedente  all'inizio  dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  o  nel
commercio  degli  alimenti,  previsti  da  leggi speciali, compresi i
delitti di cui al libro Il, titolo VIII, capo II, del codice penale;
   e)  hanno  riportato,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  una
condanna  per  delitti  contro  la  personalita' dello Stato o contro
l'ordine  pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con
violenza,  o  per  furto,  rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione;
   f)  sono  sottoposti  a  una  delle  misure  di prevenzione di cui
all'art.  3  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  «Misure  di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per  la  pubblica  moralita»,  e  successive modificazioni, o nei cui
confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio  1965,  n.  575  «Disposizioni  contro  la mafia» e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero  sono sottoposti a misure di
sicurezza.
   2.  Il  divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere  b),  c),  d),  ed e), permane per la durata di cinque anni a
decorrere  dal  giorno  in  cui la pena e' stata scontata. Qualora la
pena  si  sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
   3.  Qualora  sia  stata concessa la sospensione condizionale della
pena non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'.
   4.  In  caso  di  societa',  associazioni,  organismi collettivi o
circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti
dal   legale   rappresentante   e   dal   procuratore   all'esercizio
dell'attivita'  di somministrazione nonche' da tutti i soggetti per i
quali  e'  previsto  l'accertamento  di  cui  all'art. 2, comma 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3  giugno  1998,  n. 252
«Regolamento  recante  norme  per la semplificazione dei procedimenti
relativi   al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni
antimafia».
   5.  L'accertamento  dei  requisiti di cui al comma 1 e' effettuato
sulla  base  delle  disposizioni  previste dal decreto del Presidente
della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313  «Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia di casellario
giudiziale,  di  anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato  e dei relativi carichi pendenti», dall'art. 10-bis della legge
n.  575  del  1965,  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa»  e
dall'art.  18  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241 «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni.
   6.  L'esercizio  dell'attivita'  di somministrazione di alimenti e
bevande  e'  altresi'  subordinato  al  raggiungimento della maggiore
eta',  salvo  che si tratti di minore emancipato, nonche' al possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
   a)  aver  frequentato,  con esito positivo, un corso di formazione
professionale,  con  esame  finale,  istituito  o  riconosciuto dalla
Regione avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti
e  bevande,  ovvero  essere  in  possesso  di  un diploma di istituto
secondario o universitario attinente l'attivita';
   b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui
alla  legge  11  giugno  1971,  n. 426 «Disciplina del commercio» per
l'attivita'  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o
alla  sezione  speciale  del  medesimo  registro  per  la gestione di
impresa   turistica,   salvo  cancellazione  dal  medesimo  registro,
volontaria o per perdita dei requisiti;
   c)  aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di
idoneita'  per  l'iscrizione  al  registro esercenti il commercio per
l'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, ai sensi
dell'art.  1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'art. 2
della  legge  25  agosto  1991, n. 287 «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi».
   7.  In  caso  di  societa',  associazioni,  organismi collettivi o
circoli  privati  il  possesso  dei  requisiti  di  cui al comma 6 e'
richiesto  al  legale  rappresentante  o al procuratore all'esercizio
dell'attivita'  di  somministrazione.  Lo  stesso  soggetto  non puo'
contemporaneamente essere procuratore all'esercizio dell'attivita' di
somministrazione   per   piu'   societa',   associazioni,   organismi
collettivi o circoli privati.
   8. Qualora il titolare dell'impresa, o il legale rappresentante, o
il procuratore di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), non provvedano
direttamente  all'effettiva conduzione dell'esercizio, e' nominato un
preposto  in  possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai
commi 1 e 6.
   9.  L'indicazione  del  procuratore all'esercizio dell'attivita' e
del  preposto,  nominati  dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art.  8 o della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art.
9,  e'  comunicata  al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia
della  comunicazione  e' esposta nei locali dell'esercizio unitamente
all'autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attivita'.
   10. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale
rappresentante,   in   caso   di  societa',  associazioni,  organismi
collettivi  o  circoli  privati  o, qualora nominato, il procuratore,
sono   responsabili  della  effettiva  conduzione  dell'esercizio  di
somministrazione di alimenti e bevande.
   11. La Giunta regionale:
   a) individua i titoli di studio di cui al comma 6, lettera a);
   b)  stabilisce,  in relazione ai corsi di formazione professionale
di  cui  al  comma  6,  lettera  a)  nonche'  agli eventuali corsi di
aggiornamento  con  frequenza  obbligatoria  per  chi  gia'  esercita
l'attivita'  di  somministrazione,  le modalita' di organizzazione; i
requisiti di accesso, anche alle prove finali; la durata; le materie,
con  particolare  riferimento  alle  normative  relative alla salute,
all'informazione  sulle  conseguenze  derivanti dall'abuso di bevande
alcoliche  e  superalcoliche  nonche' alla tutela ed informazione del
consumatore,  garantendone  l'effettuazione anche tramite convenzioni
con  soggetti  accreditati  per la formazione continua ai sensi della
legge  regionale  9  agosto  2002,  n.  19  «Istituzione  dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati».
   12.  Ai  fini dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti  e  bevande,  sono riconosciuti validi i corsi professionali
istituiti  o  riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di
Trento  e  Bolzano  in  materia  di  somministrazione  di  alimenti e
bevande,   previa   verifica,  da  parte  della  struttura  regionale
competente   in   materia  di  commercio,  della  corrispondenza  dei
contenuti  a  quelli  istituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi
del comma 6, lettera a).
   13.  Ai  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea ed alle
societa'  costituite  in conformita' con la legislazione di uno Stato
membro    dell'Unione    europea   ed   aventi   la   sede   sociale,
l'amministrazione  centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale
all'interno  dell'Unione  europea si applicano le disposizioni di cui
al  decreto  legislativo  20 settembre 2002, n. 229 «Attuazione della
direttiva  1999/42/CE  che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle  qualifiche  per  le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive  di  liberalizzazione  e  dalle  direttive  recanti  misure
transitorie  e  che  completa  il  sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche».
   14.  Le  disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 si applicano anche
ai  soggetti che, nell'ambito di strutture ricettive gestite in forma
imprenditoriale,   esercitano   l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti
e  di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di  manifestazioni  e  convegni  organizzati,  salvo  quanto previsto
dall'art. 38, comma 8.
   15. All'accertamento dei requisiti morali e professionali previsti
dal  presente  articolo  provvedono  i  comuni  nel cui territorio e'
ubicato  l'esercizio,  anche  avvalendosi  della  camera di commercio
territorialmente   competente   previa   stipulazione   di   apposita
convenzione.