Art. 4. Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro Il, titolo VIII, capo II, del codice penale; e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita», e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 «Disposizioni contro la mafia» e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 2. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'. 4. In caso di societa', associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione nonche' da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia». 5. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti», dall'art. 10-bis della legge n. 575 del 1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni. 6. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' altresi' subordinato al raggiungimento della maggiore eta', salvo che si tratti di minore emancipato, nonche' al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attivita'; b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 «Disciplina del commercio» per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti; c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi». 7. In caso di societa', associazioni, organismi collettivi o circoli privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 e' richiesto al legale rappresentante o al procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione. Lo stesso soggetto non puo' contemporaneamente essere procuratore all'esercizio dell'attivita' di somministrazione per piu' societa', associazioni, organismi collettivi o circoli privati. 8. Qualora il titolare dell'impresa, o il legale rappresentante, o il procuratore di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, e' nominato un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 1 e 6. 9. L'indicazione del procuratore all'esercizio dell'attivita' e del preposto, nominati dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 o della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 9, e' comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione e' esposta nei locali dell'esercizio unitamente all'autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attivita'. 10. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale rappresentante, in caso di societa', associazioni, organismi collettivi o circoli privati o, qualora nominato, il procuratore, sono responsabili della effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 11. La Giunta regionale: a) individua i titoli di studio di cui al comma 6, lettera a); b) stabilisce, in relazione ai corsi di formazione professionale di cui al comma 6, lettera a) nonche' agli eventuali corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi gia' esercita l'attivita' di somministrazione, le modalita' di organizzazione; i requisiti di accesso, anche alle prove finali; la durata; le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all'informazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonche' alla tutela ed informazione del consumatore, garantendone l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 «Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati». 12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, sono riconosciuti validi i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di somministrazione di alimenti e bevande, previa verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, della corrispondenza dei contenuti a quelli istituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi del comma 6, lettera a). 13. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche». 14. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 si applicano anche ai soggetti che, nell'ambito di strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, esercitano l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 8. 15. All'accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.