Art. 6. Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche 1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l'art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati», in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane. 2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche» e successive modificazioni. 3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalita' di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare. 4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, puo' temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti puo' vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 6. Il 1 gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 non si applicano. 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dall'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, purche' entro lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica. 8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.