Art. 6.
Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche
                          e superalcoliche

   1.  Salvo  quanto  dispongono  gli  articoli  689 e 691 del codice
penale e l'art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in
materia  di  alcool  e  di  problemi  alcolcorrelati»,  in  tutti gli
esercizi  commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e
bevande,  ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque
altro  esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul
posto  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche,  nonche' sulle aree
private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'art. 3, comma
1,  lettera  e)  sono  vietati  la  vendita,  anche per asporto ed il
consumo  di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6
antimeridiane.
   2.  Fermo  restando  il  divieto  di  vendere sulle aree pubbliche
bevande  alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in
vendita  in  recipienti  chiusi  nei limiti e con le modalita' di cui
all'art.  176,  comma  1,  del  regio  decreto  6 maggio 1940, n. 635
«Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza» e successive modificazioni, le
disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano altresi' alla vendita e
alla  somministrazione  di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle
forme  previste  dalla  legge  regionale  6 aprile 2001, n. 10 «Nuove
norme  in  materia  di  commercio  su  aree  pubbliche»  e successive
modificazioni.
   3.   I   comuni   possono   derogare   ai  divieti  di  vendita  e
somministrazione   previsti  dai  commi  1  e  2,  sulla  base  della
presentazione  di  un programma di controlli sulla sicurezza stradale
da  effettuare  nella  fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6
antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta
regionale  predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, criteri relativi alle modalita' di
effettuazione  di  tali  controlli, sentita la competente commissione
consiliare.
   4.  Salvo  quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di
bevande  aventi  un  contenuto alcolico superiore al 21 per cento del
volume  non  e'  consentita  negli  esercizi  operanti nell'ambito di
impianti  sportivi,  fiere,  complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante  installati  con carattere temporaneo nel corso di sagre o
fiere e simili luoghi di convegno nonche' nel corso di manifestazioni
sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di
interesse  pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con
propria  ordinanza,  puo'  temporaneamente  estendere il divieto alle
bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
   5.  In  presenza  di  gravi  e  comprovate  esigenze  di interesse
pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone
determinate,  per  situazioni contingenti puo' vietare la vendita per
asporto  e  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche di qualsiasi
gradazione.
   6.  Il 1 gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1,
2 e 8 non si applicano.
   7.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 87 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del
1931  e  dall'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui
al  regio  decreto  n.  635  del  1940,  le limitazioni in materia di
vendita  e  somministrazione  di  bevande  alcoliche e superalcoliche
previste   dai   commi   1  e  2  hanno  efficacia  a  decorrere  dal
centottantesimo  giorno  dall'entrata in vigore della presente legge,
purche'  entro  lo stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi
di identico contenuto normativo con le regioni e le province autonome
confinanti  e  le  stesse  adottino i rispettivi progetti di legge di
ratifica.
   8.  Nel  caso  in  cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si
sono  verificati,  le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
con  il  divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.