Art. 7.
Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti
                   all'abuso di bevande alcoliche

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore delle disposizioni di cui
all'art.  6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi disciplinati dalla presente
legge  espongono  un  cartello  informativo  che segnala i divieti di
vendita   e   di   somministrazione   delle   bevande   alcoliche   e
superalcoliche nell'orario ivi previsto.
   2.  La  Giunta  regionale,  anche  in  relazione a quanto previsto
dall'art.  4,  comma  11,  lettera  b),  sulle  conseguenze derivanti
dall'abuso  di  bevande  alcoliche  e superalcoliche, promuove con le
associazioni  di  categoria e i soggetti interessati accordi relativi
agli adempimenti di cui al comma 1.