Art. 7. Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche 1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell'orario ivi previsto. 2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli adempimenti di cui al comma 1.