Art. 8.
         Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

   1.  L'apertura  di  un esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande  e'  soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui
territorio  e'  ubicato  l'esercizio,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art.  9. E' altresi' soggetto ad autorizzazione il trasferimento
di  sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra
le  diverse  zone  quando  il  comune  ha  provveduto  a ripartire il
territorio sulla base dei criteri regionali di cui all'art. 33.
   2.  Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona o dello
stesso  comune  qualora  non  ripartito  territorialmente in zone, e'
soggetto  a  preventiva comunicazione al comune nel cui territorio e'
ubicato    l'esercizio.   Sono   altresi'   soggetti   a   preventiva
comunicazione l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.
   3.   L'autorizzazione   di   cui  al  comma  1  e'  rilasciata  al
richiedente,  in  conformita'  ai criteri regionali e comunali di cui
agli  articoli  33  e  34, previo accertamento dei requisiti morali e
professionali  previsti  all'art.  4.  L'autorizzazione  si riferisce
esclusivamente  ai  locali  in  essa  indicati e ha validita' a tempo
indeterminato.
   4.  Nei  casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresi' la
conformita'  dei  locali ai criteri di sorvegliabilita' stabiliti con
decreto   del   Ministro   dell'interno  17  dicembre  1992,  n.  564
«Regolamento  concernente  i  criteri  di sorvegliabilita' dei locali
adibiti  a  pubblici  esercizi  per la somministrazione di alimenti e
bevande» e successive modificazioni.
   5.  Il  comune  adotta  le  norme  sul procedimento concernente le
domande  relative  agli  esercizi  di  somministrazione di alimenti e
bevande,  stabilisce  il  termine,  non superiore a centoventi giorni
dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte quando non e' comunicato il provvedimento di diniego, nonche'
tutte  le  altre  norme  atte  ad  assicurare trasparenza e snellezza
all'azione  amministrativa  e  la  partecipazione  al procedimento ai
sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
   6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate sulla
base  delle  priorita'  individuate dalla Giunta regionale in sede di
approvazione dei criteri di cui all'art. 33.
   7.  L'esame della domanda e' subordinato alla indicazione da parte
del  richiedente,  all'atto  della  presentazione  della stessa o nel
corso  dell'istruttoria,  della  zona  o dei locali nei quali intende
esercitare l'attivita'.
   8.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della comunicazione
di  cui  ai commi 1 e 2, il titolare deve avere la disponibilita' dei
locali  indicati  ai  sensi  del  comma  7 ed essere in regola con le
vigenti  norme  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia,
urbanistica,    igienico-sanitaria,   di   tutela   dall'inquinamento
acustico,  di  sicurezza,  di  destinazione  d'uso dei locali e degli
edifici nonche' di sorvegliabilita'.
   9.  L'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande e'
esercitata   nel   rispetto  delle  vigenti  norme,  prescrizioni  ed
autorizzazioni  in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria,
di   tutela  dall'inquinamento  acustico,  di  sicurezza  nonche'  di
destinazione d'uso dei locali e degli edifici.