Art. 8. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9. E' altresi' soggetto ad autorizzazione il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra le diverse zone quando il comune ha provveduto a ripartire il territorio sulla base dei criteri regionali di cui all'art. 33. 2. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona o dello stesso comune qualora non ripartito territorialmente in zone, e' soggetto a preventiva comunicazione al comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Sono altresi' soggetti a preventiva comunicazione l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al richiedente, in conformita' ai criteri regionali e comunali di cui agli articoli 33 e 34, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all'art. 4. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validita' a tempo indeterminato. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresi' la conformita' dei locali ai criteri di sorvegliabilita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 «Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande» e successive modificazioni. 5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non e' comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorita' individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei criteri di cui all'art. 33. 7. L'esame della domanda e' subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all'atto della presentazione della stessa o nel corso dell'istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l'attivita'. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2, il titolare deve avere la disponibilita' dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonche' di sorvegliabilita'. 9. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza nonche' di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.