Art. 10. Aggiornamenti 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalita' di cui all'art. 11, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia: a) l'incidenza percentuale di cui all'Allegato B; b) le maggiorazioni di cui all'art. 6, comma 2; c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'art. 8; d) il costo convenzionale di cui all'Allegato A per le unita' abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni; e) la percentuale di cui all'art. 9, comma 1. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce: a) le modalita' e i criteri per le verifiche e i controlli di cui al comma 8 dell'art. 3; b) il contratto tipo di cui al comma 2 dell'art. 4; c) le modalita' di verifica della sostenibilita' e di comunicazione alla Regione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 5. 3. L'importo del canone e' adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.