Art. 10.
                            Aggiornamenti

   1.  La  Giunta  regionale,  con  propria deliberazione, sentita la
commissione  consiliare  competente,  anche  con  le modalita' di cui
all'art.  11,  comma  5,  aggiorna  periodicamente  o  a  seguito  di
modifiche  delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute
nella Regione Lombardia:
   a) l'incidenza percentuale di cui all'Allegato B;
   b) le maggiorazioni di cui all'art. 6, comma 2;
   c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'art. 8;
   d)  il  costo  convenzionale  di  cui all'Allegato A per le unita'
abitative  realizzate  dopo  il  2010,  in coerenza con la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni;
   e) la percentuale di cui all'art. 9, comma 1.
   2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
   a)  le modalita' e i criteri per le verifiche e i controlli di cui
al comma 8 dell'art. 3;
   b) il contratto tipo di cui al comma 2 dell'art. 4;
   c)   le   modalita'   di   verifica   della  sostenibilita'  e  di
comunicazione alla Regione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 5.
   3.  L'importo  del canone e' adeguato annualmente nella misura del
75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.