Art. 11. Norme transitorie 1. La determinazione dei canoni ai sensi della presente legge per quanti sono assegnatari al momento della sua entrata in vigore produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008. 2. Entro la stessa data del 1° gennaio 2008 gli enti proprietari aggiornano: a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE-ERP di cui all'art. 3, comma 3; b) l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'Allegato A. 3. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010: a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalita' di determinazione del canone di locazione di cui all'art. 3: 1) l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione della presente legge non puo' essere superiore a: a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati, in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui al comma 5 dell'articolo 3; b) 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso; c) 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza. Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione della presente legge, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate; 2) per i nuclei familiari gia' assegnatari al momento di entrata in vigore della presente legge, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento e' graduata in tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a 10 euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse dalle nuove modalita' di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilita' verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario puo' graduare l'aumento anche su piu' anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria; b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorita' individuate nel programma di manutenzione di cui al comma 4 dell'art. 5; c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economicita' del sistema di ERP, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio ERP, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005; d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati, possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalita' di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore. 4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo l'entrata in vigore della presente legge, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate. 5. Entro il 31 dicembre 2008, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, di cui alla legge regionale n. 1/2000, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti della presente legge ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 10. 6. Le modalita' di calcolo dei canoni previste dalla presente legge si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui alla legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli art. 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).