Art. 11.
                          Norme transitorie

   1.  La determinazione dei canoni ai sensi della presente legge per
quanti  sono  assegnatari  al  momento  della  sua  entrata in vigore
produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.
   2.  Entro  la stessa data del 1° gennaio 2008 gli enti proprietari
aggiornano:
   a)  l'anagrafe  dell'utenza  secondo l'ISEE-ERP di cui all'art. 3,
comma 3;
   b)  l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni
relative   allo   stato   di   conservazione   dell'immobile  di  cui
all'Allegato A.
   3.  In  attuazione  degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, in
fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010:
   a)  al  fine  di  garantire  un progressivo adeguamento alle nuove
modalita'  di  determinazione del canone di locazione di cui all'art.
3:
   1)  l'aumento  medio  dei canoni derivante dall'applicazione della
presente legge non puo' essere superiore a:
   a)  23  per  cento  per  i  nuclei familiari collocati, in area di
protezione   fatto   salvo  il  canone  minimo  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 3;
   b)  28  per  cento  per  i  nuclei  familiari  collocati  in  area
dell'accesso;
   c)  37  per  cento  per i nuclei familiari collocati in area della
permanenza.
   Nel   caso  l'aumento  medio,  derivante  dall'applicazione  della
presente  legge,  sia  superiore,  gli  enti proprietari provvedono a
ridurre   proporzionalmente   i  canoni,  fino  a  concorrenza  delle
percentuali d'incremento medio sopra indicate;
   2)  per  i nuclei familiari gia' assegnatari al momento di entrata
in  vigore  della  presente legge, qualora l'eventuale variazione del
canone  sia  superiore  al  50  per cento del canone determinato alla
medesima  data  sulla base della normativa vigente, la percentuale di
aumento  eccedente  il 50 per cento e' graduata in tre anni a partire
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge;  non  si  procede a
graduazione  nel  caso l'aumento ulteriore sia inferiore a 10 euro al
mese.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  presenti disposizioni, non
vengono  presi  in  considerazione  gli  aumenti  dei canoni dovuti a
ragioni diverse dalle nuove modalita' di calcolo, quali l'aumento del
reddito del nucleo familiare, la mobilita' verso alloggio di maggiori
dimensioni  o con caratteristiche che comunque comportano aumento del
canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente
proprietario  puo'  graduare l'aumento anche su piu' anni in funzione
della situazione economica della famiglia assegnataria;
   b)  al  fine  di  assicurare la buona conservazione del patrimonio
esistente   gli   enti  proprietari  destinano  le  maggiori  risorse
derivanti  dall'applicazione  della  presente legge alla manutenzione
del  patrimonio,  secondo  le  priorita' individuate nel programma di
manutenzione di cui al comma 4 dell'art. 5;
   c)   al   fine   di   avviare  processi  di  razionalizzazione  ed
economicita'  del sistema di ERP, le ALER sono tenute a non superare,
per la gestione del patrimonio ERP, le percentuali di costo per spese
generali  e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto
4 del bilancio di esercizio 2005;
   d)  per  gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli
enti  proprietari  e  i  comuni interessati, possono concordare con i
rappresentanti  degli  inquilini  modalita'  di sostegno al pagamento
delle  spese  a  rimborso  relative  agli  oneri per la fornitura del
servizio calore.
   4.   Per   coloro   che   sono  destinatari  di  provvedimento  di
assegnazione  dopo l'entrata in vigore della presente legge, le norme
sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate.
   5.  Entro  il  31  dicembre  2008,  l'Osservatorio regionale della
condizione   abitativa,  di  cui  alla  legge  regionale  n.  1/2000,
allargato  ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e
degli inquilini, verifica gli impatti della presente legge ed elabora
proposte   da  sottoporre  alla  Giunta  regionale,  con  particolare
riguardo alle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 10.
   6.  Le  modalita'  di  calcolo  dei canoni previste dalla presente
legge  si  applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli
alloggi   di   cui  alla  legge  regionale  19  aprile  1986,  n.  10
(Determinazione  dei  canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o
realizzati  ai  sensi  degli  art.  7  e 8 del decreto legislativo 15
dicembre  1979,  n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e
dell'art.  2,  primo  comma,  del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).