Art. 12.
                        A b r o g a z i o n i

   1.  A  decorrere dalla data di efficacia della nuova disciplina di
determinazione  dei  canoni,  di  cui  al  comma 1 dell'art. 11, sono
abrogati:
   a)  gli  articoli  26,  27,  28,  29  e 30 della legge regionale 5
dicembre  1983,  n.  91  (Disciplina dell'assegnazione della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
   b)  le  lettere  m),  n)  e  o)  dell'articolo  unico  della legge
regionale  5  dicembre  1983,  n.  92 (Modifiche ed integrazioni alla
legge  regionale n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);
   c) gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 4 maggio
1990,  n.  28  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale 5
dicembre  1983,  n.  91  e  successive  modificazioni  e integrazioni
concernenti  «Disciplina  dell'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica»).
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
   Milano, 8 novembre 2007
                              FORMIGONI
   Approvata  con  deliberazione  del consiglio regionale n. VIII/454
   del 30 ottobre 2007.
   (Omissis)