Art. 12. A b r o g a z i o n i 1. A decorrere dalla data di efficacia della nuova disciplina di determinazione dei canoni, di cui al comma 1 dell'art. 11, sono abrogati: a) gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); b) le lettere m), n) e o) dell'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»); c) gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernenti «Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»). La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 8 novembre 2007 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/454 del 30 ottobre 2007. (Omissis)