Art. 2.
                       Ambito di applicazione

   1.  Sono soggette alle disposizioni della presente legge le unita'
abitative  di  ERP, quale servizio d'interesse economico generale, di
cui  ai  commi  2,  3  e  5  dell'art. 1 del regolamento regionale 10
febbraio  2004,  n.  1  (Criteri  generali  per  l'assegnazione  e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nonche' le
altre unita' non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi
di ERP.
   2.  Sono  escluse dall'ambito di applicazione della presente legge
le  unita'  abitative  di  cui al comma 4 dell'art. 1 del regolamento
regionale n. 1/2004.