Art. 2. Ambito di applicazione 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge le unita' abitative di ERP, quale servizio d'interesse economico generale, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nonche' le altre unita' non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi di ERP. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le unita' abitative di cui al comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale n. 1/2004.