Art. 3.
         Determinazione del canone di locazione sopportabile

   1.  Il  canone  e'  commisurato  alle  caratteristiche dell'unita'
abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.
   2.  Il  canone  di  locazione  sopportabile viene determinato come
percentuale  del  valore  locativo  dell'immobile,  definito ai sensi
dell'Allegato  A.  Tale  incidenza  percentuale  e'  commisurata alla
situazione    economica    (denominata   ISEE-ERP)   della   famiglia
assegnataria, descritta nell'Allegato B.
   3.   Gli   indicatori  per  determinare  la  situazione  economica
(ISE-ERP,  PSE,  ISEE-ERP)  sono  stabiliti  con  le modalita' di cui
all'Allegato   1   del  regolamento  regionale  n.  1/2004.  Ai  fini
dell'applicazione  del  canone  di  locazione sopportabile, il limite
ISE-ERP  non  puo'  essere inferiore al prodotto dell'ISEE-ERP per il
PSE,  come  definiti  dall'Allegato  1  del  regolamento regionale n.
1/2004.
   4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:
   a)  arca  della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000
euro.  In  tale  area,  fino  8.000 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei
familiari   con   reddito   imponibile   derivante  esclusivamente  o
prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi
compresi  i  redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003,
n.  30  (Delega  al  Governo  in materia di occupazione e mercato del
lavoro)   e  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
(Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro,  di  cui  alla  legge  14  febbraio 2003, n. 30) o da sussidi
erogati  da  enti  pubblici  o di assistenza o beneficenza legalmente
riconosciuti;  l'ammontare  di  tali redditi non deve comunque essere
superiore   all'importo   di  una  pensione  minima  INPS,  aumentato
dell'importo  di  una  pensione sociale. Nei valori tra 8.001 e 9.000
euro  ISEE-ERP  rientrano  esclusivamente  i nuclei familiari, con un
ISEE-ERP  fino  9.000  euro  , con la tipologia di reddito imponibile
sopraddetta, il cui ammontare dei redditi e' superiore all'importo di
una  pensione  minima  INPS,  aumentato  dell'importo di una pensione
sociale.  Il  reddito  derivante da pensione o da lavoro dipendente o
assimilato,  si  considera  prevalente se da tale fonte deriva almeno
l'80% per cento del reddito compressive;
   b)  area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001 a 14.000
euro;
   c)  area  della  permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14,001 a
28.000 euro;
   c)  area  della  decadenza,  per i nuclei con ISEE-ERP superiore a
28.000 euro.
   In  deroga  a  quanto  su  esposto,  qualora  il  nucleo familiare
assegnatario  abbia  ISEE-ERP superiore a 28.000 euro e, al contempo,
risulti  residente  nella  stessa  unita' abitativa da piu' di trenta
anni  e  sia  composto  soltanto  da  persone  di  eta'  superiore ai
sessantacinque  anni,  il  nucleo  familiare assegnatario e' inserito
nell'are della permanenza specificata alla precedente lettera c).
   5. Il canone di locazione sopportabile e' applicato come segue:
   a)  I  nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP
inferiore  a 4.000 euro corrispondono il canone minimo, come definito
nell'Allegato  B;  la  misura  e'  ridotta  per  i nuclei con un solo
componente.  I  nuclei  collocati  nell'area  di  protezione  con  un
ISEE-ERP   superiore   a   4.000   euro  e  inferiore  a  9.000  euro
corrispondono  un  canone in una misura non superiore al 36 per cento
del valore locativo dell'unita' abitativa come definito nell'Allegato
B;  la  misura  e'  ridotta  per i nuclei con un solo componente. Per
tutti  i  nuclei  familiari  in  area  di  protezione,  il  canone di
locazione  non puo' essere superiore ad una incidenza compresa tra il
14  per  cento  e  il  16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare
stesso,  fatti  salvi  il canone minimo mensile di venti euro o altri
canoni  minimi  mensili  fissati  dall'ente proprietario e vigenti al
momento di entrata in vigore della presente legge;
   b)  i  nuclei  collocati  nell'area  dell'accesso corrispondono un
canone  in  una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento
del valore locativo dell'unita' abitativa come definito nell'Allegato
B;  la  misura  e' ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i
nuclei  familiari  in  area  dell'accesso, il canone di locazione non
puo'  essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP
del  nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di
70 euro;
   c)  i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un
canone  in una misura compresa fra il 66 per cento e il 110 per cento
del    valore   locativo   dell'unita'   abitativa,   come   definito
nell'Allegato  B;  la  misura  e'  ridotta  per  i nuclei con un solo
componente.  Per  i  nuclei  familiari  in  area della permanenza, il
canone di locazione non puo' essere superiore ad una incidenza del 22
per  cento  dell'ISE-ERP  del nucleo familiare stesso, fatto salvo il
canone minimo mensile di 120 euro;
   d)  i  nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un
canone  determinato  ai  sensi  della  lettera  c), maggiorato di una
percentuale  fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di
mercato;  ai  fini  della  determinazione di tale canone non si tiene
conto  dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto
e'  stipulato  per  una  durata  non  superiore  a  due  anni; l'ente
proprietario,   sentito  il  comune,  ha  facolta'  di  rinnovare  il
contratto  a fronte di motivate difficolta' dell'inquilino a reperire
altra unita' abitativa.
   6.  Nel rispetto dei principi di sostenibilita' di cui all'art. 5,
comma  1,  gli  enti  proprietari  applicano percentuali di incidenza
inferiori a quelle indicate nell'Allegato B, nel caso in cui i canoni
determinati  con le modalita' del comma 5 siano superiori a quelli di
mercato, tenuto conto delle valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare
dell'Agenzia   del   Territorio.   Nel   rispetto   dei  principi  di
sostenibilita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1, gli enti proprietari
avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure
per  modificare  il costo convenzionale di cui all'Allegato A fino ad
un  massimo del 20 per cento in relazione al pregio e/o allo stato di
conservazione di immobili o complessi di unita' abitative. In assenza
dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.
   7.  Agli  appartenenti  alle  Forze  dell'ordine e ai Corpi di cui
all'art.  23 del regolamento regionale n. 1/2004 si applica il canone
piu'  favorevole  tra  quello di cui al presente articolo e il canone
concordato  ai  sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo).
   8.  La  Giunta regionale definisce le modalita' e i criteri per le
verifiche   e  i  controlli,  da  parte  degli  enti  proprietari  in
collaborazione  con  il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli
assegnatari  di unita' abitative di ERP, avvalendosi di protocolli di
collaborazione  con  la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi
di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della
determinazione  del  canone,  sono  considerati  redditi  percepiti i
risultati   degli   studi   di   settore  predisposti  dal  Ministero
dell'economia  e delle finanze. Il comune, qualora accerti un reddito
inattendibile,  concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla
Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
   9.  Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova
anagrafe  dell'utenza  e  del  patrimonio,  ne curano l'aggiornamento
almeno  biennale  e  la  trasmissione  dei  dati alla Regione, con le
modalita' di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2004.
   10.    Il    canone   di   locazione   e'   adeguato   a   seguito
dell'aggiornamento  dell'anagrafe  dell'utenza  con decorrenza dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata
la   variazione   dell'ISEE-ERP.  Nel  caso  di  peggioramento  della
situazione  economica  del nucleo familiare, intervenuta e comunicata
tra  le  due  anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale
variazione  rideterminando  un  canone  provvisorio,  i  cui  effetti
decorrono  dal  mese  successivo  alla  variazione  stessa;  fino  al
successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.
   11.  L'ente  proprietario  comunica  all'inquilino l'ammontare del
canone,  le  variazioni  e  le relative motivazioni. L'inquilino puo'
presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.