Art. 4.
                         Spese per i servizi

   1.  L'assegnatario  e' tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella
misura  fissata  dall'ente  medesimo,  secondo le modalita' stabilite
dalla  Giunta  regionale,  le  spese relative al servizio di pulizia,
all'asporto  dei  rifiuti  solidi,  al  funzionamento e all'ordinaria
manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia
elettrica,  del  riscaldamento  e del condizionamento dell'aria, allo
spurgo  delle  fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonche' alla
fornitura  di  altri  servizi  comuni.  Le  spese  per il servizio di
portineria  sono  a  carico dell'assegnatario nella misura del 90 per
cento.
   2.  Nell'ambito della definizione del contratto-tipo di locazione,
sentite   le  rappresentanze  dell'utenza,  la  Giunta  definisce  le
modalita'  di  ripartizione  dei  costi  di manutenzione delle unita'
abitative  di  ERP  e dei costi amministrativi relativi ai servizi di
cui al comma 1.
   3.  Gli  enti  proprietari inviano annualmente agli assegnatari il
rendiconto  delle  spese di cui al comma 1 e definiscono le modalita'
di  verifica  da  parte  degli  inquilini e delle loro rappresentanze
della qualita' ed efficacia dei servizi.
   4. Negli edifici a proprieta' mista, nelle assemblee di condominio
si  procede ai sensi dell'art. 25, comma 2, del regolamento regionale
n. 1/2004.