Art. 4. Spese per i servizi 1. L'assegnatario e' tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 per cento. 2. Nell'ambito della definizione del contratto-tipo di locazione, sentite le rappresentanze dell'utenza, la Giunta definisce le modalita' di ripartizione dei costi di manutenzione delle unita' abitative di ERP e dei costi amministrativi relativi ai servizi di cui al comma 1. 3. Gli enti proprietari inviano annualmente agli assegnatari il rendiconto delle spese di cui al comma 1 e definiscono le modalita' di verifica da parte degli inquilini e delle loro rappresentanze della qualita' ed efficacia dei servizi. 4. Negli edifici a proprieta' mista, nelle assemblee di condominio si procede ai sensi dell'art. 25, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2004.