Art. 5.
                   Sostenibilita' del sistema ERP

   1.  Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a
compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalita',
della  mobilita'  degli  inquilini e di manutenzione ordinaria per la
buona  conservazione  del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai
costi  indicati  al  periodo  precedente, al netto della fiscalita' e
degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al
recupero e allo sviluppo del patrimonio di ERP.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, nonche' per assicurare
l'adeguatezza   del   servizio   di   ERP,  la  Regione  promuove  il
coordinamento  tre  le  rappresentanze  dei  comuni  e  dei  soggetti
proprietari,   anche  mediante  specifici  protocolli  d'intesa,  per
attivare a livello comunale:
   a)  misure di riduzione od orientamento della fiscalita' regionale
e comunale;
   b)  sovvenzioni; finanziamenti pubblici e agevolazioni fiscali per
la  riqualificazione  del  patrimonio  e  la  realizzazione  di nuovi
interventi;
   c) i contributi di solidarieta' di cui all'art. 7;
   d) agevolazioni urbanistiche;
   e)   gli  adempimenti  relativi  alla  procedura  di  decadenza  e
all'omogeneita'  di  trattamento degli inquilini di soggetti locatori
diversi.
   3. La Giunta regionale:
   a)  determina  gli  obiettivi  dell'ERP mediante gli aggiornamenti
annuali del Programma regionale per l'ERP ai sensi dell'art. 3, comma
52  della  legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema
delle  autonomie  in Lombardia. Attuazione del decreto legislative 31
marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»,), con particolare riferimento ai
parametri  di  efficacia  ed  efficienza  di cui all'art. 2, comma 3,
della  legge  regionale  10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino
degli  enti  di  edilizia  residenziale pubblica ed istituzione delle
Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER));
   b)   verifica   l'attuazione   delle  disposizioni  relative  alla
sostenibilita' di cui ai commi 1 e 2;
   c)  verifica le attivita' degli enti locali relative alla gestione
sociale delle unita' abitative e all'omogeneita' di trattamento degli
inquilini nell'ambito del territorio comunale da parte degli enti del
settore  e definisce le modalita' per la comunicazione delle relative
informazioni;
   d)  definisce le modalita' per la comunicazione dei dati necessari
per  la  valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicita' della
gestione nonche' della qualita' del servizio da parte delle ALER.
   4.  Al  fine  di assicurare la buona conservazione del patrimonio,
gli  enti  proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali
di  cui  al  comma  3, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il programma di manutenzione del patrimonio. In
tale programma gli enti prevedono il complesso di attivita' e servizi
finalizzati  a  garantire  l'utilizzo  del  bene,  il  piu' possibile
secondo  principi  di  efficienza  energetica, mantenendone il valore
patrimoniale  e  le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per
tutta  la  vita  utile, ivi compresi gli interventi di manutenzione a
guasto,  correttiva,  preventiva  e programmata. Gli enti proprietari
devono  inoltre  prevedere  interventi  atti a favorire la socialita'
delle persone, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura
e  l'incremento del verde condominiale, promuovendo la partecipazione
diretta   degli   assegnatari   e/o  associazioni  locali.  Gli  enti
proprietari   definiscono   le   modalita'  di  partecipazione  degli
inquilini  e  delle  loro  rappresentanze  alla  predisposizione  del
programma di manutenzione.
   5.  Gli  enti  proprietari,  anche  in  attuazione degli obiettivi
regionali  di  cui  al  comma 3, possono concordare con gli inquilini
interessati  o  le  rappresentanze delegate una quota addizionale del
canone  per riqualificare l'unita' abitativa, per attivita' e servizi
finalizzati  a  migliorare  l'utilizzo  del  bene  e  ad aumentare le
condizioni  di  sicurezza  e  per  adeguare gli immobili ai requisiti
previsti  dalle  norme  in  tema  di  compatibilita'  energetica e di
risparmio energetico negli edifici.
   6.  Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante
dai  canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo le
esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.