Art. 6.
                    Uso razionale del patrimonio

   1.  L'ente  proprietario  ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa
volta  a  prevenire  il  fenomeno  delle  occupazioni  abusive  e  ad
intervenire  immediatamente  al  fine  di  salvaguardare la legittima
destinazione  di  ogni  singola  unita' abitativa, anche con intese e
collaborazioni  con le Forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi
di  denuncia  e  ogni altra attivazione dell'autorita' giudiziaria in
sede  penale  e  civile,  l'ente  proprietario provvede a un costante
monitoraggio  delle  situazioni  identificando  gli  occupanti. Entro
novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti
proprietari  predispongono  un  piano  per la sicurezza relativo alle
unita' abitative occupate abusivamente. Il piano prevede:
   a) le misure di prevenzione da adottare;
   b) le risorse disponibili;
   c)  le  modalita', concordate con l'autorita' che dispone dell'uso
della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle
unita' abitative;
   d) le modalita' per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle
unita'  abitative  temporaneamente  non  assegnate,  provvedendo  tra
l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
   e)  le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del
comune.
   Il   piano   costituisce   allegato   al  bilancio  aziendale.  Le
inadempienze  degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di
propria  competenza  di cui al presente comma, costituiscono elementi
di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.
   2.   I  nuclei  familiari  che  occupano  un'unita'  abitativa  in
sottoutilizzo  e  rifiutino  la  proposta  di  mobilita' verso unita'
abitative,  localizzate  in  prossimita',  di  dimensioni adeguate ai
sensi  dell'art.  13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004 ed
il  relativo  rimborso  delle  spese  di  trasloco  e  di rinnovo dei
contratti  d'utenza,  corrispondono  un  canone  pari a quello di cui
all'art. 3, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve
comunque  essere  inferiore  a  cento euro al mese. Qualora il nucleo
familiare   sia  composto  solo  da  persone  con  eta'  superiore  a
sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al
mese  del  canone  come determinato a norma dell'art. 3; per i nuclei
familiari   composti   solo   da   persone   con   eta'  superiore  a
sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la
maggiorazione  di 20 euro al mese del canone come determinato a norma
dell'art. 3.
   3.  Nell'ipotesi  di piani di mobilita' predisposti per interventi
manutentivi  o  di  valorizzazione,  nel  caso  in cui l'assegnatario
rifiuti due proposte di mobilita' verso unita' abitative, localizzate
in  prossimita',  di  dimensioni  e  caratteristiche analoghe, l'ente
proprietario  avvia la procedura di mobilita' forzosa, coinvolgendo i
servizi  sociali  del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso
delle  spese  di  trasloco  e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli
eventuali interventi di manutenzione necessari.
   4.  A  coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine
di  calcolare  o  aggiornare  il canone, si applica, previa diffida e
verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'art. 3, comma
5,  lettera  d).  Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine
indicato  nella  richiesta  vengano  fornite  le  informazioni  e  le
eventuali  documentazioni,  a  tali  soggetti  e' applicato il canone
relativo  all'area  di  appartenenza ai sensi dell'art. 3, restando a
carico  dell'inquilino  le  spese  amministrative, le eventuali spese
legali  scaturite  dagli  omessi adempimenti nonche' gli interessi di
legge.
   5.  In  caso  di  morosita',  l'ente proprietario, previa messa in
mora,  persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del
codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia
di locazione o dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165
(Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).
Nel  corso  dell'anno  e' ammesso il pagamento delle somme arretrate,
senza  oneri  aggiuntivi,  per  una  sola volta e a condizioni che il
pagamento  stesso  sia  effettuato entro trenta giorni dalla messa in
mora; gli enti proprietari sentite le rappresentanze degli inquilini,
possono definire accordi per il recupero delle morosita'.
   6.  Su  richiesta  dell'assegnatario,  o  di un suo rappresentante
munito  di  mandato  scritto,  valutate le condizioni di difficolta',
l'ente  proprietario  puo'  concedere  dilazioni  o rateizzazioni per
pagamento del canone e delle spese per i servizi.
   7.  I  contratti  disciplinano  in  maniera autonoma e distinta la
locazione  delle  autorimesse,  dei  posti  auto  e  delle unita' non
residenziali, applicano i prezzi di mercato. La presente disposizione
si applica anche ai contratti gia' in essere, ai sensi dell'art. 1339
del  codice  civile.  L'ente  proprietario puo' stipulare contratti a
canoni  particolari  nel  caso  di  enti o associazioni senza fini di
lucro  per lo svolgimento di attivita' sociali per gli inquilini e di
artigiani  e  commercianti  per  la  realizzazione  di  servizi  agli
inquilini.
   8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, puo' utilizzare il
proprio patrimonio non destinato all'ERP per far fronte allo stato di
necessita',   accertato  dall'autorita'  giudiziaria  o  dai  servizi
sociali  del  comune,  di  nuclei familiari in possesso dei requisiti
economico patrimoniali di cui all'art. 8 del regolamento regionale n.
1/2004.  A  tali  nuclei  si applica un canone determinato secondo le
disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
   9.  Tutti  gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di
nuovi  edifici  e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio
di  edilizia  residenziale  pubblica  esistente  di cui alla presente
legge,  devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente
in   materia   di   risparmio   energetico   degli  edifici  e  della
deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, e della
normativa in materia di barriere architettoniche.
   10.  I  nuovi  interventi  di  ERP  devono  rispecchiare soluzioni
tipologiche  e morfologiche di qualita' favorendo la socialita' delle
persone.   La   scala  di  intervento  deve  essere  proporzionata  e
compatibile   al  contesto  evitando,  ove  possibile,  la  eccessiva
concentrazione di unita' abitative e garantendo una presenza adeguata
di verde condominiale.