Art. 6. Uso razionale del patrimonio 1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unita' abitativa, anche con intese e collaborazioni con le Forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorita' giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unita' abitative occupate abusivamente. Il piano prevede: a) le misure di prevenzione da adottare; b) le risorse disponibili; c) le modalita', concordate con l'autorita' che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unita' abitative; d) le modalita' per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unita' abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione; e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune. Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma, costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti. 2. I nuclei familiari che occupano un'unita' abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilita' verso unita' abitative, localizzate in prossimita', di dimensioni adeguate ai sensi dell'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004 ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone pari a quello di cui all'art. 3, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve comunque essere inferiore a cento euro al mese. Qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con eta' superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al mese del canone come determinato a norma dell'art. 3; per i nuclei familiari composti solo da persone con eta' superiore a sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la maggiorazione di 20 euro al mese del canone come determinato a norma dell'art. 3. 3. Nell'ipotesi di piani di mobilita' predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione, nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilita' verso unita' abitative, localizzate in prossimita', di dimensioni e caratteristiche analoghe, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilita' forzosa, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli eventuali interventi di manutenzione necessari. 4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone, si applica, previa diffida e verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'art. 3, comma 5, lettera d). Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine indicato nella richiesta vengano fornite le informazioni e le eventuali documentazioni, a tali soggetti e' applicato il canone relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'art. 3, restando a carico dell'inquilino le spese amministrative, le eventuali spese legali scaturite dagli omessi adempimenti nonche' gli interessi di legge. 5. In caso di morosita', l'ente proprietario, previa messa in mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia di locazione o dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Nel corso dell'anno e' ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizioni che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora; gli enti proprietari sentite le rappresentanze degli inquilini, possono definire accordi per il recupero delle morosita'. 6. Su richiesta dell'assegnatario, o di un suo rappresentante munito di mandato scritto, valutate le condizioni di difficolta', l'ente proprietario puo' concedere dilazioni o rateizzazioni per pagamento del canone e delle spese per i servizi. 7. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unita' non residenziali, applicano i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti gia' in essere, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile. L'ente proprietario puo' stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attivita' sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini. 8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, puo' utilizzare il proprio patrimonio non destinato all'ERP per far fronte allo stato di necessita', accertato dall'autorita' giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2004. A tali nuclei si applica un canone determinato secondo le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. 9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente di cui alla presente legge, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, e della normativa in materia di barriere architettoniche. 10. I nuovi interventi di ERP devono rispecchiare soluzioni tipologiche e morfologiche di qualita' favorendo la socialita' delle persone. La scala di intervento deve essere proporzionata e compatibile al contesto evitando, ove possibile, la eccessiva concentrazione di unita' abitative e garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.