Art. 7.
                     Contributi di solidarieta'

   1.  I  comuni,  nell'ambito delle proprie competenze in materia di
politica  sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al
presente  articolo,  gli  assegnatari  che  non  sono in grado di far
fronte  al  pagamento  del canone di locazione e dei servizi prestati
dall'ente proprietario.
   2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e' istituita, senza oneri,
una  specifica  Commissione,  di cui fanno parte i rappresentanti del
comune,   tra   i  quali  il  Presidente,  e  dell'ente  proprietario
interessato;  e'  garantita  la  presenza di due rappresentanti degli
assegnatari.
   3. Nell'ambito dei principi di cui al presente articolo, comuni ed
enti  proprietari  definiscono  le  modalita'  di funzionamento della
Commissione e concordano ulteriori modalita' organizzative per:
   a)   assicurare   efficacia   e   efficienza  all'attivita'  della
Commissione;
   b)  definire  un  quadro organico di azioni a livello territoriale
per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2.
   4. Gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui al comma
1,  presentano  la  richiesta del contributo di solidarieta' all'ente
proprietario ed al comune di residenza.
   5.  A  seguito  della  richiesta,  e  comunque  almeno con cadenza
trimestrale,   il   comune   e  l'ALER  convocano  congiuntamente  la
Commissione  di  cui  al  comma  2,  per ciascun ente proprietario di
patrimonio  ERP,  per la individuazione dei contributi da erogare. La
Commissione  determina gli interventi economici da effettuare in base
alle   risorse   congiuntamente  conferite  dal  comune  e  dall'ente
proprietario.  A  tal  fine  gli  enti  proprietari  presentano  alla
Commissione   il   rendiconto   delle   spese   relative  ai  servizi
effettivamente prestati.
   6. Agli interventi di cui al comma 3 si provvede:
   a)  con le risorse dell'ente proprietario derivate dalla locazione
di immobili per uso diverso da quello di patrimonio ERP quali negozi,
autorimesse  e  laboratori, al netto delle quote di amministrazione e
manutenzione nonche' degli oneri fiscali;
   b) con le risorse del comune sulla base della verifica dei casi di
bisogno,  tenendo  conto  degli  interventi attuati nell'ambito delle
politiche   sociali  comunali  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali).
   7.   Comuni   ed   enti   proprietari  possono  concordare  misure
strutturali   di  sostegno  per  particolari  situazioni  di  disagio
accertato dai servizi sociali del comune.