Art. 8. Determinazione del canone moderato 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 51-bis, della legge regionale n. 1/2000, il canone e' determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell'unita' abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione delle unita' abitative. 2. Il valore annuo del canone moderato, comunque inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione, non puo' essere superiore al 5 per cento del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell'abitazione, come definita dalla Giunta regionale. Il costo di realizzazione e' dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei costi standard definiti dalla Giunta regionale, sommato al costo dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale puo' individuare, in riferimento all'articolazione territoriale dei valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione dei valori del canone moderato da applicare. 3. La durata del contratto relativo alla locazione dell'unita' abitativa a canone moderato non puo' essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo di quattro anni. L'importo del canone e' adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Resta ferma la disciplina delle unita' abitative a canone moderato gia' realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP, determinato a norma dell'Allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 23.000 euro.