Art. 8.
                 Determinazione del canone moderato

   1.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art. 3, comma 51-bis, della legge
regionale   n.   1/2000,   il   canone   e'   determinato  nel  piano
economico-finanziario  presentato dal soggetto attuatore, in funzione
dell'unita'  abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al
contributo   pubblico,   gli   oneri  di  realizzazione,  recupero  o
acquisizione, nonche' i costi di gestione delle unita' abitative.
   2.  Il  valore  annuo  del  canone  moderato, comunque inferiore a
quello   di   mercato   ed   articolato  in  funzione  dei  costi  di
realizzazione,  non puo' essere superiore al 5 per cento del costo di
realizzazione  al  metro  quadrato per la superficie dell'abitazione,
come  definita  dalla  Giunta regionale. Il costo di realizzazione e'
dato  dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei
costi  standard  definiti  dalla  Giunta  regionale, sommato al costo
dell'area  o  al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale
puo'  individuare,  in riferimento all'articolazione territoriale dei
valori  di  mercato,  i limiti massimi di oscillazione dei valori del
canone moderato da applicare.
   3.  La  durata  del  contratto relativo alla locazione dell'unita'
abitativa a canone moderato non puo' essere inferiore a quattro anni,
decorsi  i  quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo
di  quattro  anni. L'importo del canone e' adeguato annualmente nella
misura  del  75  per  cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al
consumo.  Resta  ferma  la disciplina delle unita' abitative a canone
moderato  gia'  realizzate  al  momento  dell'entrata in vigore della
presente legge.
   4.  Possono  accedere  agli  alloggi  a  canone  moderato i nuclei
familiari  con  ISEE-ERP,  determinato  a  norma  dell'Allegato 1 del
regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 23.000 euro.