Art. 9.
                       Vendita del patrimonio

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 11-bis della legge
regionale  20  aprile  1985, n. 31 (Cessione in proprieta' di alloggi
degli  I.A.C.P.  costruiti  senza  il  contributo o il concorso dello
Stato)  per  la  vendita di unita' abitative libere da inquilini, gli
enti  proprietari  possono procedere alla vendita di unita' abitative
esclusivamente  per  esigenze  di  razionalizzazione  ed economicita'
della  gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento
delle  unita'  abitative  esistenti al momento dell'entrata in vigore
della  presente legge. Nel computo della percentuale sono comprese le
unita'  abitative  alienate  ai  sensi  dell'art.  11-bis della legge
regionale n. 31/1985.
   2.  I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e
alla  riqualificazione  del  patrimonio  ERP,  con  priorita'  per il
recupero  delle unita' abitative non assegnabili al fine di prevenire
il  fenomeno  delle  occupazioni  abusive, anche per interventi sugli
impianti   volti   alla  messa  in  sicurezza  degli  inquilini,  per
interventi  volti  all'abbattimento  delle barriere architettoniche e
alla  realizzazione  di  recinzioni  per garantire la sicurezza degli
inquilini.  I  comuni  che  accertano  l'assenza  di  fabbisogno  ERP
destinano   i  proventi  alla  realizzazione  di  servizi,  ai  sensi
dell'art.  9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo  del  territorio).  A tali comuni non si applica il limite di
cui  al  comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle
vendite di cui alla legge regionale n. 31/1985.
   3.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, i comuni, anche in forma
associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione
e la razionalizzazione del patrimonio di ERP, anche congiuntamente al
piano  di  cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 31/1985. Tale
programma  ha  ad oggetto le unita' abitative collocate in condominio
con  proprietari  privati,  interi  edifici  i  cui  inquilini  hanno
preliminarmente  espresso,  in  prevalenza, interesse all'acquisto ed
interi   edifici   la   cui   vendita   risponde   ad   esigenze   di
razionalizzazione   ed   economicita'  della  gestione  dell'edificio
stesso.
   4.  Il programma di cui al comma 3 e' elaborato nel rispetto delle
presenti   disposizioni,   della  programmazione  regionale  e  delle
modalita' indicate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  dalla  Giunta  regionale; il programma e' approvato
dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.
   5.  I  comuni  e  le  ALER  determinano il valore di mercato delle
unita'  abitative  mediante  apposita  perizia  redatta  dal soggetto
proprietario,   in  coerenza  con  le  valutazioni  dell'osservatorio
immobiliare  dell'agenzia del territorio. L'importo cosi' determinato
viene  abbattuto  del  20  per cento al fine di individuare il valore
dell'immobile occupato.
   6.    Il    proprietario   comunica   la   proposta   di   vendita
all'assegnatario  ad  un prezzo inferiore del 20 per cento del valore
determinato  ai  sensi  del  comma  5.  Anche  ai  fini  di ridurre i
contenziosi,  nel  caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in
forza  delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993,
n.  560  (Norme  in  materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica),  sia  stato  destinatario  di  un  invito  a
proporre  offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando
la  somma  richiesta  quali oneri per la procedura amministrativa, la
proposta  di  vendita e' comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per
cento  del  valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che
non  vi  sia  una  lite  o,  se  avviata, si rinunci alla causa entro
sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge. L'ente
proprietario puo' prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche
per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).
   7.  Hanno  titolo  all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita
gli  assegnatari  o i loro familiari conviventi, i quali non siano in
mora  con  il  pagamento  dei  canoni  e  delle  spese all'atto della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei  familiari  conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario.
   8.  L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di
vendita ha diritto:
   a)  alla  assegnazione  di altra unita' abitativa in mobilita' nel
medesimo quartiere, considerata idonea e con superficie conforme allo
standard  previsto dall'art. 13, comma 9 del regolamento regionale n.
1/2004  e  in  normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi
delle  disposizioni  per  la  determinazione  del  canone. A tal fine
l'ente  proprietario  puo'  agevolare  la mobilita' mediante rimborso
delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;
   b)  alla costituzione dell'usufrutto sull'unita' abitativa per gli
assegnatari  ultra sessantacinquenni. Il corrispettivo dell'usufrutto
e'  determinato  sulla  base del valore dell'immobile occupato e deve
essere  corrisposto  all'atto  del  rogito.  Nel  caso in cui la nuda
proprieta'  non  venga acquistata dai parenti entro il secondo grado,
puo' essere venduta all'asta.
   9.   L'ente  proprietario  favorisce  le  procedure  di  mobilita'
consensuale  tra  l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro
assegnatario  di  unita'  abitativa  di  ERP interessato all'acquisto
dell'unita' abitativa posta in vendita.
   10.  Nel  caso  in  cui  l'assegnatario  rifiuti  due  proposte di
mobilita'  verso  unita'  abitative  di  dimensioni e caratteristiche
idonee  alla  composizione  del  nucleo familiare, preferibilmente in
prossimita',  e  non  abbia  rilasciato  l'unita'  abitativa,  l'ente
proprietario  avvia la procedura di mobilita' forzosa, coinvolgendo i
servizi  sociali  del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso
delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.
   11.  L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unita'
abitative  dell'immobile,  entro  cinque  anni  dall'approvazione del
piano  di  valorizzazione. Alle vendite delle unita' abitative che si
liberano  a  seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e
10 si procede con le seguenti modalita':
   a)  l'alloggio  viene  offerto  ad  altri  assegnatari  di  unita'
abitative ERP, e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante
bando  pubblico  ad  un  prezzo  pari  a quello di cui al comma 5 con
priorita' a coloro che abitano nello stesso quartiere;
   b)  nel  caso  di mancata alienazione in seguito alla procedura di
cui  alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di
nuclei  familiari  soggetti  a  provvedimenti  di  sfratto  da unita'
abitative  diverse  da  ERP,  giovani coppie come definite all'art. 3
della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per
la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP
non  superiore  a  35.000  euro, ad un prezzo pari a quello di cui al
comma 5;
   c)  nel  caso  di mancata alienazione in seguito alle procedure di
cui  alle  lettere  a)  e b), si procede con asta pubblica, ponendo a
base d'asta il valore di mercato dell'unita' abitativa libera.
   12. Le unita' abitative vendute ai sensi del presente articolo non
sono  soggette  a  limiti e restrizioni per le successive vendite nel
caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e
11,  lettere  a)  e  b), l'unita' abitativa non puo' essere rivenduta
prima  che  siano  decorsi dieci anni dalla data di registrazione del
contratto  di  acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i
contratti  di'  vendita  di  unita'  abitative  ai sensi del presente
articolo,  deve  essere inserito, a pena di nullita', l'esercizio del
diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.
   13.  I  divieti  di cessione previsti per gli acquirenti di unita'
abitative  ERP  non  operano per le alienazioni di quota tra soggetti
che  hanno acquistato congiuntamente l'immobile ERP, a condizione che
il   soggetto   acquirente  continui  ad  abitare  o  comunque  abiti
l'immobile,  e'  non  alieni  a  sua volta, per il residuo periodo di
durata del vincolo.
   14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale
il  numero  delle unita' abitative alienate, l'ammontare dei proventi
percepiti ed il relativo utilizzo.
   15.  Anche  al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per
contrastare   il   fenomeno   delle  occupazioni  abusive,  gli  enti
proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti
auto  e  delle unita' non residenziali. Nel programma di cui al comma
3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e
dei  posti  auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il
prezzo  di  vendita  e'  fissato dall'ente proprietario tenendo conto
dello stato di conservazione dell'immobile.