Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Friuli-Venezia
                 Giulia  n. 52 del 27 dicembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  l'art.  1  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e'
stata  istituita  nell'ordinamento  dello  Stato  l'imposta regionale
sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;
   Visto  l'art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del
quale  e' fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per
cento,  con  facolta'  per  le  regioni,  a  decorrere dal terzo anno
successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale
aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;
   Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n.
2   (Legge  finanziaria  2006),  con  il  quale  il  legislatore,  in
attuazione  del  sopraccitato  art.  16,  ha  disposto l'applicazione
dell'aliquota Irap  nella  misura  del 3,25 per cento al valore della
produzione  netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti
passivi  che  alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino,
su  base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e
dei  costi  relativi  al  personale,  cosi  come definiti dalla norma
medesima,  entrambi  di almeno il 5 per cento rispetto alla media del
triennio precedente;
   Visto  che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della
legge  regionale  n.  2/2006,  possono beneficiare della riduzione di
aliquota  tutte  le imprese, operanti in tutti i settori produttivi -
limitatamente   al  valore  della  produzione  netta  realizzato  sul
territorio  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia - che risultino in
possesso   dei   requisiti  di  legge  sopra  specificati  in  quanto
individuati  dal legislatore regionale quali parametri di virtuosita'
aziendale;
   Visto  l'art.  12,  della  legge regionale n. 2/2006, ai sensi del
quale  tale  legge  ha  effetto dal 1 gennaio 2006, data di effettiva
decorrenza  giusto  il positivo riscontro del testo normativo in sede
di Commissione europea;
   Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2006, ai sensi
del  quale  i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 2, comma
2,  della  legge stessa, vengono determinati con apposito regolamento
di esecuzione;
   Visto   il   «Regolamento   recante   criteri   e   modalita'  per
l'applicazione  dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in
attuazione  dell'art.  2,  comma  2, della legge regionale 18 gennaio
2006,  n.  2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche» emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  del 6 dicembre 2006 n.
0372/Pres.;
   Vista  la  legge  27  dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 266 e ss.
(Legge  finanziaria  statale  per  il 2007), che ha introdotto, a far
data  dall'esercizio  2007,  norme  finalizzate  all'abbattimento del
cosiddetto  «cuneo  fiscale», ossia il divario esistente tra il costo
complessivo  sostenuto  dall'impresa per i lavoratori dipendenti e la
retribuzione  netta  percepita  dai  lavoratori  stessi, riconoscendo
nello  specifico  una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un
importo   forfettario   per   ogni   lavoratore  dipendente  a  tempo
indeterminato   impiegato  nel  periodo  di  imposta,  oltre  ad  una
ulteriore  deduzione pari ai contributi assistenziali e previdenziali
sostenuti dall'impresa per i medesimi soggetti;
   Considerato  che,  poiche'  il  primo  parametro di virtuosita' si
fonda  sul valore corrispondente alla base imponibile Irap, aumentata
degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap e' diminuita dei contributi
pubblici  rilevanti  ai fini Irap e che le deduzioni introdotte dalle
suddette  norme  riducono - a partire dal periodo d'imposta 2007 - il
valore  della  base  imponibile  Irap, ne consegue che, applicando il
sistema  di  calcolo  previsto  dalla  norma  regionale,  di fatto si
compromette  il  raggiungimento della percentuale minima d'incremento
richiesto dalla norma agevolativa (5%);
   Considerato,  inoltre,  che il secondo parametro di virtuosita' si
fonda  sul valore corrispondente al costo del personale dipendente al
netto  degli oneri deducibili relativi al personale rilevanti ai fini
legge   regionaleap  e  che  dunque,  in  analogia  con  quanto  gia'
evidenziato  per  il  primo  parametro, le deduzioni introdotte dalle
suddette norme, ascrivendosi proprio tra i medesimi oneri deducibili,
riducono  -  a  partire  dal  periodo  di  imposta  2007  - il valore
corrispondente    al    costo   per   il   personale   dipendente   e
conseguentemente  pregiudicano  il  raggiungimento  della percentuale
minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%);
   Visto,  inoltre,  l'art.  1,  comma 347, lettera a) della legge 30
dicembre  2004  n. 311 (Legge finanziaria per il 2005) che prevede, a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  2005, la deducibilita' dalla base
imponibile  dell'IRAP  dei  costi  sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo;
   Considerato  che  anche l'applicazione di tale misura agevolativa,
incidendo   sui   valori  che  stanno  alla  base  dei  parametri  di
virtuosita'    rende    di   fatto   maggiormente   difficoltoso   il
raggiungimento  della percentuale minima d'incremento richiesto dalla
norma  agevolativa (5%) alle imprese che hanno investito in personale
di eccellenza;
   Preso  atto  di  come  le  deduzioni sopra specificate determinino
un'elaborazione  non omogenea dei valori su cui si fonda il confronto
atto   a   rivelare   l'incremento   in   cui  viene  individuato  il
comportamento virtuoso;
   Ritenuto  pertanto  necessario  addivenire ad una riconsiderazione
del  quadro  normativo  che  oggi  disciplina  l'intervento fiscale a
favore  delle c.d. «imprese virtuose», introducendo un principio che,
rendendo  omogenei i valori assunti per la verifica della virtuosita'
aziendale  nell'arco  temporale  considerato  dalla  norma regionale,
consenta di rappresentare adeguatamente e realisticamente i risultati
dell'attivita' imprenditoriale;
   Ritenuto che tale risultato possa essere perseguito attraverso una
modifica     dell'attuale     disciplina     regolamentare,     volta
all'introduzione  di  un  «principio  di omogeneita» sulla scorta del
quale  il confronto di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  6 dicembre 2006 n.
372/Pres. operi solo fra valori omogenei;
   Preso  atto  altresi'  che  l'art.  1,  comma  266, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  introduce  all'art.  11,  commi 4-sexies e
4-septies,  del  decrto  legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, due
deduzioni alternative a quelle previgenti considerate dal Regolamento
suddetto  come  ininfluenti al fine del computo del primo parametro e
ritenuto,  per  l'effetto,  necessario l'adeguamento della previsione
normativa di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento. nel
senso  di  una  estensione  delle  prescrizioni  ivi  contenute  alle
fattispecie ora contemplate dall'art. 11 commi 4-sexies e 4-septies;
   Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 3145 del 14
dicembre 2007;
                              Decreta:
   1  E'  approvato il Regolamento recante: «Modifiche al Regolamento
recante  criteri  e  modalita'  per l'applicazione dell'aliquota IRAP
nella  misura  del  3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2
della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e
successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione
6  dicembre  2006,  n.  0372/Pres.».  nel  testo allegato al presente
provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY