Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007) IL PRESIDENTE Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e' stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; Visto l'art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale e' fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facolta' per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato art. 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e dei costi relativi al personale, cosi come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente; Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, possono beneficiare della riduzione di aliquota tutte le imprese, operanti in tutti i settori produttivi - limitatamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia - che risultino in possesso dei requisiti di legge sopra specificati in quanto individuati dal legislatore regionale quali parametri di virtuosita' aziendale; Visto l'art. 12, della legge regionale n. 2/2006, ai sensi del quale tale legge ha effetto dal 1 gennaio 2006, data di effettiva decorrenza giusto il positivo riscontro del testo normativo in sede di Commissione europea; Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2006, ai sensi del quale i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge stessa, vengono determinati con apposito regolamento di esecuzione; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche» emanato con decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2006 n. 0372/Pres.; Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 266 e ss. (Legge finanziaria statale per il 2007), che ha introdotto, a far data dall'esercizio 2007, norme finalizzate all'abbattimento del cosiddetto «cuneo fiscale», ossia il divario esistente tra il costo complessivo sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi, riconoscendo nello specifico una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo forfettario per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, oltre ad una ulteriore deduzione pari ai contributi assistenziali e previdenziali sostenuti dall'impresa per i medesimi soggetti; Considerato che, poiche' il primo parametro di virtuosita' si fonda sul valore corrispondente alla base imponibile Irap, aumentata degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap e' diminuita dei contributi pubblici rilevanti ai fini Irap e che le deduzioni introdotte dalle suddette norme riducono - a partire dal periodo d'imposta 2007 - il valore della base imponibile Irap, ne consegue che, applicando il sistema di calcolo previsto dalla norma regionale, di fatto si compromette il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%); Considerato, inoltre, che il secondo parametro di virtuosita' si fonda sul valore corrispondente al costo del personale dipendente al netto degli oneri deducibili relativi al personale rilevanti ai fini legge regionaleap e che dunque, in analogia con quanto gia' evidenziato per il primo parametro, le deduzioni introdotte dalle suddette norme, ascrivendosi proprio tra i medesimi oneri deducibili, riducono - a partire dal periodo di imposta 2007 - il valore corrispondente al costo per il personale dipendente e conseguentemente pregiudicano il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%); Visto, inoltre, l'art. 1, comma 347, lettera a) della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria per il 2005) che prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, la deducibilita' dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; Considerato che anche l'applicazione di tale misura agevolativa, incidendo sui valori che stanno alla base dei parametri di virtuosita' rende di fatto maggiormente difficoltoso il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%) alle imprese che hanno investito in personale di eccellenza; Preso atto di come le deduzioni sopra specificate determinino un'elaborazione non omogenea dei valori su cui si fonda il confronto atto a rivelare l'incremento in cui viene individuato il comportamento virtuoso; Ritenuto pertanto necessario addivenire ad una riconsiderazione del quadro normativo che oggi disciplina l'intervento fiscale a favore delle c.d. «imprese virtuose», introducendo un principio che, rendendo omogenei i valori assunti per la verifica della virtuosita' aziendale nell'arco temporale considerato dalla norma regionale, consenta di rappresentare adeguatamente e realisticamente i risultati dell'attivita' imprenditoriale; Ritenuto che tale risultato possa essere perseguito attraverso una modifica dell'attuale disciplina regolamentare, volta all'introduzione di un «principio di omogeneita» sulla scorta del quale il confronto di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006 n. 372/Pres. operi solo fra valori omogenei; Preso atto altresi' che l'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduce all'art. 11, commi 4-sexies e 4-septies, del decrto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, due deduzioni alternative a quelle previgenti considerate dal Regolamento suddetto come ininfluenti al fine del computo del primo parametro e ritenuto, per l'effetto, necessario l'adeguamento della previsione normativa di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento. nel senso di una estensione delle prescrizioni ivi contenute alle fattispecie ora contemplate dall'art. 11 commi 4-sexies e 4-septies; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3145 del 14 dicembre 2007; Decreta: 1 E' approvato il Regolamento recante: «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.». nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY