Art. 11. Esito positivo della verifica - Indizione del referendum 1. Se l'Ufficio di Presidenza dichiara la regolarita' della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'art.9, comma 2, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione ad indire il referendum, fissandone, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione. 2. Se, prima dell'indizione del referendum, interviene la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, puo' ritardare l'emanazione del decreto d'indizione fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 1 per consentire lo svolgimento contemporaneo di eventuali ulteriori referendum. 3. Se la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie interviene nel periodo intercorrente tra la data del decreto d'indizione e quella di svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, puo', con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, modificare la data gia' fissata e rinviarla non oltre i successivi sei mesi, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in, tal caso, conservano efficacia le attivita' e le operazioni relative al referendum gia' indetto. 4. Il decreto di cui al comma 1, e' trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sindaci, ai presidenti delle corti di appello e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 5. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume opportune iniziative per l'informazione dei cittadini sul contenuto della deliberazione legislativa statutaria sottoposta a referendum. 6. 1 sindaci danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum con appositi manifesti. 7. Qualora prima dello svolgimento del referendum siano indette altre consultazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il competente organo statale, puo' disporre, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, che il referendum previsto dalla presente legge si svolga contemporaneamente alle altre consultazioni. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data o modifica quella gia' fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, le attivita' e le operazioni referendarie conservano efficacia.