Art. 11.
      Esito positivo della verifica - Indizione del referendum

   1.  Se  l'Ufficio  di  Presidenza  dichiara  la  regolarita' della
richiesta  di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro
trenta   giorni   dalla  pubblicazione  della  deliberazione  di  cui
all'art.9,  comma  2, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel
Bollettino   ufficiale   della   Regione  ad  indire  il  referendum,
fissandone,  d'intesa  con  il Presidente del Consiglio regionale, la
data  di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed
il  settantesimo  giorno  successivo  all'emanazione  del  decreto di
indizione.
   2.   Se,   prima  dell'indizione  del  referendum,  interviene  la
pubblicazione   di  ulteriori  e  diverse  deliberazioni  legislative
statutarie,  il  Presidente  della  Giunta regionale, d'intesa con il
Presidente  del  Consiglio regionale, puo' ritardare l'emanazione del
decreto  d'indizione  fino  a  sei mesi oltre il termine previsto dal
comma  1  per  consentire  lo  svolgimento contemporaneo di eventuali
ulteriori referendum.
   3.  Se  la  pubblicazione  di  ulteriori  e  diverse deliberazioni
legislative  statutarie  interviene  nel periodo intercorrente tra la
data  del decreto d'indizione e quella di svolgimento del referendum,
il  Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del
Consiglio  regionale,  puo',  con  decreto  pubblicato nel Bollettino
ufficiale  della Regione, modificare la data gia' fissata e rinviarla
non  oltre  i  successivi  sei  mesi,  anche  al di fuori del periodo
previsto dal comma 1; in, tal caso, conservano efficacia le attivita'
e le operazioni relative al referendum gia' indetto.
   4.  Il decreto di cui al comma 1, e' trasmesso entro cinque giorni
al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai sindaci, ai presidenti
delle  corti  di appello e ai presidenti delle commissioni elettorali
circondariali ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
non  oltre  il  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  quello della
votazione.
   5.   L'ufficio   di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  assume
opportune  iniziative  per l'informazione dei cittadini sul contenuto
della deliberazione legislativa statutaria sottoposta a referendum.
   6. 1 sindaci danno notizia al pubblico del decreto di convocazione
dei comizi per lo svolgimento del referendum con appositi manifesti.
   7.  Qualora  prima  dello svolgimento del referendum siano indette
altre consultazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale,
previa  intesa  con  il  Presidente  del Consiglio regionale e con il
competente  organo statale, puo' disporre, con decreto pubblicato nel
Bollettino  ufficiale della Regione, che il referendum previsto dalla
presente legge si svolga contemporaneamente alle altre consultazioni.
Il  Presidente della Giunta regionale fissa la data o modifica quella
gia'  fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in
tal  caso,  le  attivita'  e  le  operazioni  referendarie conservano
efficacia.